Pari opportunità e inclusione lavorativa - Misure di promozione per il settore edile - Documento di analisi

Riepiloghiamo le principali misure previste dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e dell’inclusione lavorativa.

Suggerimento n. 272/53 del 22 maggio 2025


1. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE (C.D. “RAPPORTO BIENNALE”):

Riferimenti:

  • Art. 46 D.lgs. n. 198/2006, ns. Suggerimento n. 776/2021 e ns. Documento di analisi (allegato).

Previsione:

  • per gli operatori economici con oltre 50 dipendenti, obbligo di redigere e produrre, ogni due anni (bienni di riferimento: “2020-2021”, “2022-2023”, “2024-2025”) un RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

Il rapporto può essere redatto su base volontaria da parte degli operatori economici che occupano fino a 50 dipendenti.

Soggetti interessati:

  • imprese con più di 50 dipendenti (obbligatorio);
  • imprese che occupano fino a 50 dipendenti (volontario).
  • volontario). 

 

2. PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEGLI APPALTI PUBBLICI

Riferimenti:

  • Art. 1, co. 1, Allegato II.3 D.lgs. n. 36/2023 c.d. “Codice dei contratti pubblici”, Art. 47, D.L. n. 77/2021, ns. Suggerimenti n. 358/2022, 585/2022, 331/2023, 185/2025 e ns. Documento di analisi (allegato).

Previsione:

  • obbligo di redazione e consegna, per gli operatori economici con oltre 50 dipendenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, di copia dell’ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE di cui all’art. 46, D.lgs. n. 198/2006 (vedi paragrafo 1.);
  • obbligo di redazione e consegna, per gli operatori economici che occupano dai 15 ai 50 dipendenti aggiudicatari di un appalto pubblico, della RELAZIONE DI GENERE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE, entro 6 mesi dalla stipula (sottoscrizione) del contratto;
  • obbligo della consegna, entro 6 mesi dalla stipula (sottoscrizione) del contratto, per gli operatori economici che occupano dai 15 ai 50 dipendenti aggiudicatari di un appalto pubblico, della CERTIFICAZIONE di cui all’articolo 17 della L. n. 68/99, e di una RELAZIONE relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e ad eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente.
  • indicazione, da parte delle stazioni appaltanti, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, di specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
  • fatta salva la facoltà di deroga da parte delle stazioni appaltanti, inserimento nei bandi di gara, quale requisito necessario dell’offerta, dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile;
  • Sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra.

Soggetti interessati:

  • Rapporto sulla situazione del personale: imprese che occupano oltre i 50 dipendenti;
  • Relazione di genere: imprese dai 15 ai 50 dipendenti aggiudicatarie di un appalto pubblico;
  • Certificazione e relazione su assolvimento obblighi L. n. 68/99: imprese dai 15 ai 50 dipendenti aggiudicatarie di un appalto pubblico;
  • requisiti necessari o premiali: imprese che partecipano a bandi pubblici (se previsto nel bando);
  • obbligo di assunzione 30% giovani e 30% donne (solo in caso di nuove assunzioni necessarie): imprese che partecipano a bandi pubblici (se previsto nel bando);
  • sanzioni: per le imprese destinatarie degli obblighi di cui sopra.

 

3.CLAUSOLE SOCIALI DEL BANDO DI GARA E DEGLI AVVISI

Riferimenti:

  • Art. 57, D.lgs. n. 36/2023.

Previsione:

  • per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, MISURE ORIENTATE A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE, LA STABILITÀ OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE IMPIEGATO, “nonché l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto o della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”, nonché a garantire le “stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto” rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare.

Soggetti interessati:

  • imprese che partecipano ad appalti pubblici.

 

4.IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Riferimenti:

  • Art. 102, D.lgs. n. 36/2023.

Previsione:

  • nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici di impegnarsi a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, a GARANTIRE LA STABILITÀ OCCUPAZIONALE DEL PERSONALE IMPIEGATO E A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE.

L’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.

Soggetti interessati:

  • imprese che partecipano ad appalti pubblici.

 

5.CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Riferimenti:

Previsione:

  • Dal 1° gennaio 2022 è istituita la CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

Soggetti interessati:

  • tutte le imprese (volontario)

N.B: Assimpredil Ance al fine di offrire un supporto concreto e mirato alle necessità delle singole imprese nel conseguimento della certificazione per la parità di genere, ha stipulato una convenzione con l’Organismo di Certificazione della Qualità CERTIQUALITY S.r.l., definendo condizioni economiche di favore per i propri soci (qui la pagina con le convenzioni stipulate da Assimpredil ANCE).


Referenti

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