INPS - Certificazione della parità di genere - Esonero contributivo per i datori di lavoro che l'hanno conseguita entro il 31/12/2023 - Rettifica della retribuzione media mensile globale indicata - Termine richiesta esonero prorogato fino al 15 ottobre

L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla retribuzione media mensile globale stimata da indicare nella richiesta di esonero contributivo ed ha prorogato il termine per la presentazione della stessa fino al 15 ottobre 2024.

Suggerimento n. 401/79 del 2 settembre 2024


Facciamo seguito al ns. Suggerimento n. 14/2024 per comunicare che l’INPS - con il messaggio n. 2844/2024ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’indicazione nella richiesta di esonero contributivo (esonero dal versamento dell’1% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, nel limite annuo di € 50.000,00) del dato relativo alla retribuzione media mensile globale stimata attinente al periodo di validità della certificazione della parità di genere ed ha prorogato fino al 15 ottobre 2024 (ultimo giorno utile) il termine per la presentazione della richiesta di esonero, al fine di permettere alle imprese interessate di apportare eventuali correttivi alle richieste già presentate anche alla luce di quanto indicato nel messaggio stesso.

In particolare, per quanto attiene la retribuzione media mensile globale, l’Istituto ha precisato che:

- la sua indicazione rappresenta un elemento essenziale del modulo di richiesta dell’esonero, in quanto il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata;
-

deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione;

in sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori;

pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda.

 
Esempio: se il datore di lavoro ha una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

 

Tanto rappresentato, i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata (ovvero altri campi), possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda con l’indicazione delle informazioni esatte, in particolare quella della retribuzione media mensile globale.

La suddetta rinuncia, così come il successivo invio di una nuova richiesta di esonero contributivo, dovranno essere effettuate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024 (ultimo giorno utile).

Scaduto tale termine tutte le domande in stato “trasmessa” verranno massivamente elaborate.

Ne consegue che, qualora il datore di lavoro interessato non abbia rettificato il dato relativo alla retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicato nella richiesta già presentata, la stessa - qualora ricorrano tutti i requisiti di legge – sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

All’esito dell’elaborazione, a ciascun datore di lavoro sarà comunicato l’importo autorizzato con una nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero in misura non superiore all’1% del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico degli stessi datori di lavoro indicati nella richiesta, nel limite massimo annuale di € 50.000,00 per codice fiscale.

Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di € 50.000,00 per codice fiscale.

Restano ferme le ulteriori indicazioni già fornite con il Suggerimento n.14/2024 a cui si rimanda.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.