INPS - Certificazione della parità di genere - Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023
L’Istituto ha avviato la campagna di acquisizione delle richieste di esonero contributivo fornendo i relativi chiarimenti operativi.
Suggerimento n. 14/4 del 5 gennaio 2024
Facciamo seguito al ns. Suggerimento n. 26/2023 per comunicare che l’INPS - con il messaggio n. 4614/2023 - ha reso noto che sul proprio sito internet, nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni” (ex DiResCo), ha rilasciato il nuovo modulo di richiesta on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” al fine di consentire ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere (ex art. 46-bis D.lgs. 198/2006) entro il 31 dicembre 2023 di inviare le richieste di accesso all’esonero dal versamento dell’1% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, nel limite annuo di € 50.000,00.
Le richieste di accesso all’esonero potranno essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che in nessun caso potrà essere successiva al 31 dicembre 2023.
Il modulo di richiesta on line prevede l’inserimento da parte dei datori di lavoro delle seguenti informazioni:
- dati identificativi del datore di lavoro;
- retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- il periodo di validità della certificazione di parità di genere, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.
Le richieste di accesso all’esonero correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata successivamente al 30 aprile 2024. Al termine delle elaborazioni, l’Istituto comunicherà (in calce al medesimo modulo si richiesta on line) l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Le richieste per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
In virtù del limite di spesa annuo pari a € 50 milioni, nell’ipotesi di insufficienza di tale risorsa l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. In questa ipotesi, le richieste per le quali sarà riconosciuto l’esonero “riproporzionato” saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che significa “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato dovrà sospendere la fruizione della misura autorizzata e provvedere, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’INPS utilizzando la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, e al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC pariopportunita@mailbox.governo.it.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.
Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non sia stata rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, la domanda non potrà essere accolta.
Con riferimento all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023, si chiarisce che:
- i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;
- i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;
- i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato non coerente con i requisiti legittimanti richiesti (a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri), saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.
Infine, si precisa che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023 sempre entro il termine fissato al 30 aprile p.v.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2023 l’INPS fornirà successive indicazioni.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato si rinvia al paragrafo n. 8 della circolare INPS n. 137/2022 (v. ns. Suggerimento n. 26/2023) che riporta le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nel flusso Uniemens. Si precisa, infine, che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della campagna 2024 potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.