Parità salariale - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 162 del 2021 che interviene in materia di parità di genere entrata in vigore dal 3 dicembre 2021
Il provvedimento prevede l’estensione ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, in luogo degli oltre 100 precedentemente previsti, dell’obbligo di trasmissione al Ministero del Lavoro del rapporto di parità.
Suggerimento n. 776/142 del 15 dicembre 2021
Si riconosce, inoltre, la possibilità di redigere il suddetto rapporto anche alle aziende che occupano fino a cinquanta dipendenti.
Viene istituita una nuova certificazione di parità di genere il cui possesso consentirà alle imprese di beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite dell’1%.
CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE
Viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere, al fine di attestare le misure adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
Ai decreti del Presidente del Consiglio viene demandata la definizione:
- dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende con più o meno di 50 dipendenti, a cui sono attribuiti rispettivamente, l'obbligo o la facoltà di redigere il rapporto sulla situazione del personale. Tali parametri devono riferirsi in particolare alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- delle modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- delle modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei suddetti parametri;
- delle forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.
Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.
Le amministrazioni aggiudicatrici saranno tenute ad indicare nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private della suddetta certificazione.
ESONERO CONTRIBUTIVO
Si riconosce a partire dall’anno 2022, un esonero contributivo alle aziende private in possesso della certificazione della parità di genere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Lo sgravio è concesso in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, da riparametrare ed applicare su base mensile, con decreto interministeriale da adottare entro il 31 gennaio 2022.
RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE
La legge modifica le modalità di redazione del rapporto biennale relativo alla situazione del personale che potrà essere effettuata in modalità esclusivamente telematica (v. nostri Suggerimenti n. 208/2018 e n. 504/2020).
Contestualmente si amplia il novero dei soggetti destinatari della trasmissione del rapporto medesimo, disponendo che lo stesso sia trasmesso dalla consigliera e dal consigliere regionale di parità anche alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e al CNEL, oltre che, come attualmente previsto, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità
È prevista la pubblicazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, dell'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e di quelle che non lo hanno trasmesso.
Il rapporto, che deve essere redatto sulla base di quanto disposto da apposito decreto interministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (3 dicembre u.s.), definisce: | ||
1. | le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare: | |
- | il numero dei lavoratori occupati distinti per sesso; | |
- | il numero degli eventuali lavoratori distinti per sesso assunti nel corso dell'anno; | |
- | le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso; | |
- | l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale; | |
- | l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I predetti dati non devono indicare l'identità del lavoratore. | |
2. | L'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione e di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera; | |
3. | le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria; | |
4. | le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende con più di 50 dipendenti tenute all'obbligo di redazione del rapporto, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri regionali di parità competenti, entro il medesimo termine, degli elenchi regionali. | |
Si ricorda che, allo stato, il predetto rapporto deve essere trasmesso entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
LE SANZIONI
Nel caso in cui l’azienda non trasmetta il rapporto entro termine previsto, la stessa sarà invitata dalla Direzione regionale del lavoro a provvedere entro 60 giorni e se l'inottemperanza si protrae per oltre dodici mesi si dispone l'applicazione della sanzione, attualmente prevista invece come facoltativa, della sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
La verifica della veridicità dei rapporti è affidata all'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.