Parità uomo-donna nel lavoro - Aziende che occupano più di 100 dipendenti - Rapporto periodico biennale 2016/2017
L’obbligo di presentare il rapporto biennale sulla situazione del personale ai fini della legge sulla parità uomo-donna scade il 30 aprile 2018.
Importante | Suggerimento n.208/35 del 16 aprile 2018
Ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, le aziende che occupano più di 100 lavoratori dipendenti devono presentare, ogni due anni, il “Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile”.
Il Rapporto deve essere riferito al complesso delle unità produttive e delle dipendenze, nonché per ciascuna unità produttiva con più di cento dipendenti.
Per il biennio 2016/2017, tale Rapporto deve essere presentato entro il 30 aprile 2018.
Circa le modalità di compilazione del prospetto, resta fermo quanto previsto in passato (v. ns. Suggerimento n. 193/2014).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta predisponendo un applicativo informatico che consentirà di semplificare l’elaborazione e l’invio dei Rapporti da parte delle aziende.
Premesso che il Rapporto dovrà essere inviato solo ed esclusivamente on-line (i Rapporti inviati in altro modo non verranno ritenuti validi ai fini dell’obbligo di Legge), ricordiamo che alle aziende che hanno inserito i dati on-line per il biennio 2014-2015 sarà inviata un’e-mail, all’indirizzo indicato nel precedente Rapporto, con il link per accedere al questionario.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: rapporto_biennale_consigliera@regione.lombardia.it.
Copia del Rapporto deve essere consegnata alla rappresentanza sindacale aziendale, ove presente nell’impresa, ed all’Ispettorato Territoriale del Lavoro in caso di ispezione.
Qualora le aziende non trasmettano il Rapporto nei termini prescritti, la Direzione Interregionale del Lavoro, previa segnalazione delle Consigliere di Parità regionali e/o delle Rappresentanze Sindacali, inviterà le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni; in caso di inottemperanza, potranno essere applicate sanzioni amministrative e nei casi gravi potrà essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.