INPS - Certificazione della parità di genere - Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che hanno conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024 - Richieste fino al 30 aprile 2025
L’Istituto ha avviato la campagna di acquisizione delle richieste di esonero contributivo fornendo i relativi chiarimenti operativi.
Suggerimento n. 13/5 del 9 gennaio 2025
Facciamo seguito al ns. Suggerimento n. 401/2024 per comunicare che l’INPS - con il messaggio n. 4479/2024 - ha reso noto che sul proprio sito internet, nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni” (ex DiResCo), ha rilasciato il modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN” (disponibile selezionando l’anno di riferimento “2024”) al fine di consentire ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere (ex art. 46-bis D.lgs. 198/2006) entro il 31 dicembre 2024 di inviare le richieste di riconoscimento dell’esonero dal versamento dell’1% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, nel limite annuo di € 50.000,00.
Le richieste di riconoscimento dell’esonero potranno essere presentate fino al 30 aprile 2025. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che in nessun caso potrà essere successiva al 31 dicembre 2024.
Il modulo di istanza on line prevede l’inserimento da parte dei datori di lavoro delle seguenti informazioni:
- dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere;
- dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione di parità di genere”, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.
- data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa (in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità).
Per quanto attiene la retribuzione media mensile globale stimata, l’Istituto ha precisato che:
- la sua indicazione rappresenta un elemento essenziale del modulo di domanda dell’esonero in quanto il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata;
- deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.
In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.
Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda.
Le richieste di riconoscimento dell’esonero correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata successivamente al 30 aprile 2025. Al termine dell’elaborazione, l’Istituto comunicherà - in calce al medesimo modulo di istanza on line - l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere.
Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti sopra illustrati, la domanda non potrà trovare accoglimento.
Le richieste per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
A tal riguardo, si sottolinea che l’ammontare massimo di € 50.000,00 annui per beneficiario deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale (se sono state presentate più domande per posizioni aziendali/matricole associate allo stesso codice fiscale l’Istituto riconoscerà l’esonero nei limiti del massimale di € 50.000,00 per codice fiscale).
In virtù del limite di spesa annuo pari a € 50 milioni, nell’ipotesi di insufficienza di tale risorsa l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. In questa ipotesi, le richieste per le quali sarà riconosciuto l’esonero “riproporzionato” saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che significa “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito nel primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato dovrà sospendere la fruizione della misura autorizzata e provvedere, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’INPS utilizzando la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, e al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC pariopportunita@mailbox.governo.it.
Infine, l’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro che hanno presentato la richiesta di riconoscimento dell’esonero (nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste) non devono ripresentare la domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo sarà automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 l’INPS fornirà successive indicazioni.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato si rinvia al paragrafo n. 8 della circolare INPS n. 137/2022 (v. ns. Suggerimento n. 26/2023) che riporta le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nel flusso Uniemens. Si precisa, infine, che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della campagna 2024 potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti (il periodo di validità del codice di conguaglio relativo alle mensilità pregresse “L239” sarà periodicamente aggiornato da parte dell’Istituto).