Bonus giovani e bonus donne - Prorogati gli incentivi all’occupazione - Offerte di lavoro sul SIISL

Prorogato fino al 30 aprile 2026 l’incentivo per l’occupazione stabile dei giovani e fino al 31 dicembre 2026 quello per l’occupazione stabile di lavoratrici svantaggiate.

Suggerimento n.152/29 del 12 marzo 2026


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 234/2024, 265/2025, 266/2025, 335/2026, per comunicare che, con l’entrata in vigore della Legge n. 26/2026 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 200/2025 (c.d. “decreto Milleproroghe”) sono stati prorogati il Bonus Giovani e il Bonus Donne, introdotti dal D.L. n. 60/2024 (c.d. “Decreto Coesione”).

In attesa della pubblicazione delle necessarie indicazioni amministrative, riportiamo di seguito la sintesi della disciplina e le principali novità introdotte in sede di conversione del citato decreto con riferimento alla proroga dei suddetti incentivi, rinviando ai sopra citati nostri Suggerimenti per i necessari approfondimenti.

BONUS GIOVANI

L’incentivo spetta, per un periodo massimo di 24 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato a indeterminato di soggetti che rivestono la qualifica di operaio, impiegato o quadro (sono esclusi i dirigenti) che, alla data dell’evento incentivato:

  • non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato (i datori di lavoro possono acquisire tale informazione attraverso l’apposita utility INPS) ovvero sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo;
  • risultano aver avuto un precedente rapporto di lavoro in apprendistato non proseguito al termine del periodo formativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La misura è stata prorogata fino al 30 aprile 2026, nei seguenti termini:

  • per le assunzioni e le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025, è stata confermata la percentuale di esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo su base mensile pari a € 500,00 per ciascun lavoratore;
  • per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2026 (compreso) al 30 aprile 2026, è stata prevista una percentuale di esonero pari al 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL. Se le assunzioni e le trasformazioni effettuate determinano un incremento occupazionale netto (v. Sugg. 335/2026) trova applicazione la percentuale di esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL. L’incentivo può essere fruito nel limite massimo di importo su base mensile pari a € 500,00 per ciascun lavoratore.

L’incremento occupazionale netto è determinato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Ai fini del predetto incremento, i rapporti di lavoro a tempo parziale devono essere calcolati con metodo ponderale in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno (40 ore settimanali).

Si evidenzia che il beneficio contributivo in parola è riconosciuto nel rispetto di limiti di spesa preventivamente fissati dal legislatore: se dall’attività di monitoraggio dell’INPS dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento di tale limite, l’Istituto procederà al rigetto delle istanze di accesso all’incentivo.

BONUS DONNE

L’incentivo spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, si trovino alternativamente in una delle seguenti condizioni:

  • siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
  • risultino prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES unica);
  • siano svantaggiate in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuatadisparità occupazionale di genere (ad esempio, il settore edile).

La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026, senza modifiche rispetto alla disciplina previgente.

La misura dell’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice per un periodo massimo di 24 mesi.

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DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ATTRAVERSO IL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE LAVORATIVA (PIATTAFORMA SIISL)

Evidenziamo che, ai sensi dell’articolo 14, del D.L. n. 159/2025 (c.d. “Decreto salute e sicurezza sul lavoro”), a far data dal 1° aprile 2026 i datori di lavoro che intenderanno effettuare assunzioni beneficiando di agevolazioni contributive saranno obbligati a pubblicare la posizione lavorativa disponibile sul “SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) (v. nostro Suggerimento n. 553/2024).

Per quanto attiene le modalità operative di pubblicazione, si resta in attesa della pubblicazione del relativo decreto attuativo.


Referenti

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