Bonus giovani - Art. 22 Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 - Indicazioni operative INPS - Domande di incentivo dal 16 maggio 2025
L’Istituto ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi all’incentivo, volto a incrementare l’occupazione giovanile stabile, di cui è già possibile inoltrare all’INPS la domanda telematica di ammissione.
Suggerimento n.265/50 del 20 maggio 2025
Facciamo seguito al ns. Suggerimento n. 234/2024 per comunicare che, a seguito della recente emanazione del decreto attuativo interministeriale, l’INPS con la circolare n. 90/2025 ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti connessi al “Bonus Giovani” introdotto dell’art. 22 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n.60 (c.d. “Decreto Coesione”), convertito, con modificazioni dalla L. n. 95/2024.
Si riportano si seguito le principali caratteristiche dell’incentivo e le indicazioni di maggiore interesse per le imprese.
- DATORI DI LAVORO CHE POSSONO ACCEDERE AL BENEFICIO
L’incentivo in oggetto è riconosciuto in favore di tutti datori i di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
- RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’incentivo in parola spetta per le assunzioni e le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, anche in caso di rapporto di lavoro part-time, effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che rivestono la qualifica di operaio, impiegato o quadro (sono esclusi i dirigenti) che, alla data dell’evento incentivato:
- non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato (i datori di lavoro possono acquisire tale informazione attraverso l’apposita utility INPS) ovvero sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo;
- risultano aver avuto un precedente rapporto di lavoro in apprendistato non proseguito al termine del periodo formativo come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro di apprendistato e alle assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché a tempo indeterminato.
- ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO
L’incentivo in parola è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali - effettivamente dovuti - a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a €500,00 su base mensile per ciascun lavoratore (e comunque nei limiti di spesa autorizzata).
Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di €16,12 (€500,00/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale delle agevolazioni deve essere proporzionalmente ridotto.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Non sono oggetto di esonero le contribuzioni:
- premi e contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS (per le imprese con almeno 50 dipendenti).
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero in parola le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Pertanto, non è oggetto di agevolazione il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.
A fronte di quanto sopra, si precisa che il contributo aggiuntivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (I.V.S.) è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo.
Ne consegue che, applicato l’esonero dal versamento contributivo aggiuntivo I.V.S., il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del TFR o, per effetto dell’applicazione del massimale mensile (€500,00), deve effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa dalla fruizione dell’esonero.
Poiché l’esonero opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, lo stesso deve essere calcolato sulla contribuzione previdenziale al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle misure compensative relative alla destinazione del TFR ai fondi pensione e al Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS.
Nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa scadenza, l’impresa ha il diritto di recuperare il contributo addizionale dell’1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.
Per quanto attiene la durata del periodo di fruizione dell’esonero, si precisa che lo stesso spetta per un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data dell’evento incentivato.
Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
- CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO
L’incentivo in parola si configura come incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinato:
- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ex art. 31 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori ex art. 1, commi 1175 e 1176 L. 27 dicembre 2006, n. 296.
CONDIZIONI DERIVANTI DAI PRINCIPI GENERALI DI FRUIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 31 D.LGS. N. 150/2015
Ai sensi dell’art. 31 D.lgs. n. 150/2015, l’incentivo non spetta ove ricorre una delle seguenti condizioni:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto - la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lettera b). Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c).
Stante la natura “speciale” dell’incentivo in parola e, quindi, prevalente sulle previsioni di cui all’art. 31 D.lgs. n. 150/2015, lo stesso può essere fruito anche nel caso in cui l’assunzione/trasformazione costituisca l’attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione venga utilizzato mediante contratto di somministrazione (Cfr. art. 31, comma 1, lettera a).
Inoltre, non trova applicazione il disposto di cui all’art. 31, comma 1, lettera d del D.lgs. n. 150/2015 che prevede che l’incentivo non spetti se l’assunzione riguarda un soggetto che è stato licenziato nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Ciò, in applicazione dell’art. 22, co. 4 del decreto-legge n.60/2024 che prevede per i successivi datori di lavoro la possibilità di fruire pienamente del residuo periodo incentivato per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nei confronti del medesimo lavoratore per cui il precedente datore di lavoro ha fruito parzialmente dell’incentivo, a prescindere da eventuali “collegamenti” tra gli stessi datori di lavoro.
Diversamente, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con gli esoneri in oggetto nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata e successiva riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro, l’agevolazione non può essere riconosciuta per la durata residua ai sensi dell’art. 22, co. 6 del decreto-legge n.60/2024.
CONDIZIONI DI REGOLARITA’ PREVISTE DALL’ART. 1, COMMI 1175 E 1176, L. N. 296/2006
Ai sensi dall’art. 1, commi 1175 e 1176, L n. 296/2006, la fruizione dell’incentivo da parte del datore di lavoro che assume è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
CONDIZIONI SPECIFICHE
In relazione ai vincoli specifici previsti dal c.d. “Decreto Coesione”, la fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione o della trasformazione, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni). Tale requisito deve essere rispettato solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata.
- il lavoratore, nell’arco della sua vita lavorativa, non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. Tale requisito deve essere rispettato solo alla data della prima assunzione/trasformazione a tempo indeterminato incentivata. Al riguardo, si precisa che non sono ostativi al riconoscimento dell’incentivo: precedenti periodi di apprendistato, precedenti rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, precedenti rapporti di lavoro domestico. Diversamente, sono ostativi al riconoscimento dell’incentivo: precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
- il datore di lavoro non deve avere proceduto, nei sei mesi precedenti all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella stessa unità produttiva (Cfr. l’art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 60/2024);
- il datore di lavoro non deve procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in oggetto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Al riguardo, si precisa che l’eventuale revoca del beneficio per tale violazione non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai fini del calcolo del periodo residuo di fruizione; in altri termini, il precedente periodo di fruizione “revocato” deve essere, comunque, computato ai fini del calcolo del periodo residuo. (Cfr. Art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 60/2024). Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, si precisa che non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero in trattazione gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.
CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL’INCENTIVO. CASI PARTICOLARI
Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso contrario, solo il datore di lavoro che ha assunto “per primo” beneficia dell’esonero (per il “secondo” mancherebbe il requisito legittimante consistente nell’assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato).
Nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, ex art. 1406 c.c., con passaggio del lavoratore dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto, in tale caso, si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.
Analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’esonero in trattazione non può essere riconosciuto nell’ipotesi di riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, a seguito di accertamento ispettivo.
L’esonero trova applicazione per le sole assunzioni o trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025. Pertanto, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso del periodo temporale oggetto di incentivazione e il datore di lavoro abbia iniziato a fruire dell’esonero, nell’ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire dell’esonero per il periodo residuo, solo se anche il successivo rapporto si instaura entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
- COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
L’incentivo in parola non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Pertanto, non è cumulabile con:
- l’esonero per l’assunzione di donne svantaggiate ex art. 4, co. 8 -11 della L. n. 92/2012, art. 4, commi 8-11. E’, però, possibile fruire prima dell’incentivo ex L. n. 92/2012 per un rapporto a tempo determinato e poi quello di quello in trattazione per la trasformazione a tempo indeterminato;
- l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili ex art. 13 della L. n. 68/1999;
- l’incentivo NASpI (pari al 20% della NASpI residua) ex art. 2, comma 10-bis della L. n. 92/2012.
In forza della previsione secondo cui l’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamenti previsti dalla normativa”, si precisa che l’incentivo non è cumulabile con la riduzione contributiva prevista per il settore dell’edilizia.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l’incentivo in trattazione, il medesimo deve procedere alla loro restituzione (senza l’aggravio delle sanzioni civili).
Con particolare riferimento all’esonero “giovani under 30”, di cui alla legge di Bilancio 2018, nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo dell’agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.
Diversamente, per espressa previsione normativa, l’incentivo è compatibile, senza alcuna riduzione, con:
- la maggiorazione del costo ammesso in deduzione (fiscale) in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.lgs. n. 216/2023 (v. ns. Sugg. n. 357/2024);
- l’esonero dal versamento dell'1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 50 mila annui, per i datori di lavoro privati che ottengono la certificazione di parità di genere (nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta) (v. ns. Sugg. n. 13/2025);
- le agevolazioni consistenti in una riduzione contributiva previdenziale a carico del lavoratore.
- PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO. ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
Per conoscere con certezza l‘ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line disponibile sul “Portale delle Agevolazioni – Incentivi Decreto Coesione - art. 22 - Giovani”, disponibile dal 16 maggio 2025.
La domanda di riconoscimento della misura può essere inoltrata sia per le assunzioni/trasformazioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.
L’Inps, una volta ricevuta la domanda, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella domanda;
- fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse, un riscontro di accoglimento della domanda.
In particolare, qualora la domanda sia inviata per un’assunzione in corso – con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria – l’Istituto fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente (domanda inviata per un’assunzione/trasformazione non ancora effettuata), l’Istituto calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo PEC o posta elettronica ordinaria, e una notifica sul portale “MyINPS” con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni, il cui superamento comporta la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza. (Cfr. art. 4, co. 3 del decreto attuativo).
L’Inps invita i soggetti interessati a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede l’incentivo.
In particolare, l’Istituto evidenzia che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav/Unisomm.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalla procedura telematica costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.
Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, l’Inps precisa che, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di sua pertinenza volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo in esame.
Per le istruzioni sull’esposizione nel flusso Uniemens dell’incentivo in parola (disponibili al paragrafo n. 10 della circolare Inps) nonché per effettuare ulteriori approfondimenti, si rinvia alla circolare n. 90/2025.