“Decreto coesione” - Giovani e donne svantaggiate - Nuovi incentivi per determinate assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025
Introdotte delle misure volte alla riduzione del costo del lavoro al fine di incentivare l'occupazione giovanile stabile e le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate.
Suggerimento n.234/51 del 10 maggio 2024
In data 8 maggio 2024 è entrato in vigore il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n.60 (c.d. “Decreto Coesione”) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” che - in materia di lavoro subordinato - ha introdotto il “Bonus Giovani” e il “Bonus Donne”.
Premesso che ANCE ha redatto una nota illustrativa del decreto in parola, riportiamo di seguito, in sintesi, le caratteristiche di tali “Bonus”, fermo restando che le modalità attuative degli stessi devono essere ancora definite con appositi Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
BONUS GIOVANI
Ai sensi dell’art. 22 del c.d. “Decreto Coesione”, ai datori di lavoro privati che - dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 - assumono personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero effettuano la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato è riconosciuto - per un periodo massimo di 24 mesi - l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 500,00 su base mensile per ciascun lavoratore [1].
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero in parola spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata:
- non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- non sono mai stati occupati a tempo indeterminato ovvero sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del presente esonero;
- risultino aver avuto una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato di ogni tipologia (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; professionalizzante; di alta formazione e ricerca).
L’esonero in parola spetta ai datori di lavoro che, fermi restando i principi generali di fruizioni degli incentivi ex D.lgs. 150/2015:
- nei sei mesi precedenti all’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
- nei sei mesi successivi all’assunzione, non licenzino per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con il presente esonero ovvero un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.
In caso contrario, l’esonero viene revocato ed il beneficio già fruito viene recuperato.
La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero da parte di un diverso datore di lavoro che procede all’assunzione incentivata del lavoratore assunto con l’incentivo e poi licenziato nei sei mesi successivi.
L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.lgs. 216/2023 (vedi ns. Suggerimento n. 22/2024).
L’efficacia dell’esonero in parola è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.
BONUS DONNE
Ai sensi dell’art. 23 del c.d. “Decreto Coesione”, ai datori di lavoro privati che - dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – assumono a tempo indeterminato lavoratrici di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi e ovunque residenti, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito dal almeno sei mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno [2], è riconosciuto - per un periodo massimo di 24 mesi - l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 650,00 su base mensile per ciascuna lavoratrice [3].
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le assunzioni oggetto di “Bonus” devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno). (Sull’incremento occupazionale netto, vedi par. 6.1 della Circolare INPS n. 58/2023 e ns. Suggerimento n. 369/23)
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto (anche per interposta persona).
L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato di ogni tipologia (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; professionalizzante; di alta formazione e ricerca).
L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.lgs. 216/2023 (vedi ns. Suggerimento n. 22/2024).
[1] I benefici contributivi sono riconosciuti nel rispetto del limite di spesa di € 34,4 milioni per l’anno 2024, di € 458,3 milioni per l’anno 2025, di € 682,5 milioni per l’anno 2026 e di € 254, 1 milioni per l’anno 2027 e dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Se dall’attività di monitoraggio dell’INPS emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio.
[2] La “ZES” comprende tutti i comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
[3] I benefici contributivi sono riconosciuti nel rispetto del limite di spesa di € 7,1 milioni per l’anno 2024, di € 107,3 milioni per l’anno 2025, di € 208,2 milioni per l’anno 2026 e di € 115,7 milioni per l’anno 2027 e dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Se dall’attività di monitoraggio dell’INPS emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio.