“Decreto coesione” - Giovani e donne svantaggiate - Nuovi incentivi per determinate assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Introdotte delle misure volte alla riduzione del costo del lavoro al fine di incentivare l'occupazione giovanile stabile e le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate.

Suggerimento n.234/51 del 10 maggio 2024


In data 8 maggio 2024 è entrato in vigore il Decreto-Legge 7 maggio 2024, n.60 (c.d. “Decreto Coesione”) recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” che - in materia di lavoro subordinato - ha introdotto il Bonus Giovani e il Bonus Donne.

Premesso che ANCE ha redatto una nota illustrativa del decreto in parola, riportiamo di seguito, in sintesi, le caratteristiche di tali “Bonus”, fermo restando che le modalità attuative degli stessi devono essere ancora definite con appositi Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

BONUS GIOVANI

Ai sensi dell’art. 22 del c.d. “Decreto Coesione”, ai datori di lavoro privati che - dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 - assumono personale non dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero effettuano la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato è riconosciuto - per un periodo massimo di 24 mesi - l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 500,00 su base mensile per ciascun lavoratore [1].

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero in parola spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata: 

  • non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • non sono mai stati occupati a tempo indeterminato ovvero sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente del presente esonero;
  • risultino aver avuto una precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato di ogni tipologia (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; professionalizzante; di alta formazione e ricerca).

L’esonero in parola spetta ai datori di lavoro che, fermi restando i principi generali di fruizioni degli incentivi ex D.lgs. 150/2015:

  • nei sei mesi precedenti all’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
  • nei sei mesi successivi all’assunzione, non licenzino per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con il presente esonero ovvero un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

In caso contrario, l’esonero viene revocato ed il beneficio già fruito viene recuperato.

La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero da parte di un diverso datore di lavoro che procede all’assunzione incentivata del lavoratore assunto con l’incentivo e poi licenziato nei sei mesi successivi.

L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.lgs. 216/2023 (vedi ns. Suggerimento n. 22/2024).

L’efficacia dell’esonero in parola è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

 

BONUS DONNE

Ai sensi dell’art. 23 del c.d. “Decreto Coesione”, ai datori di lavoro privati che - dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 – assumono a tempo indeterminato lavoratrici di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi e ovunque residenti, ovvero prive di impiego regolarmente retribuito dal almeno sei mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno [2], è riconosciuto - per un periodo massimo di 24 mesi - l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 650,00 su base mensile per ciascuna lavoratrice [3].

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le assunzioni oggetto di “Bonus” devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti a tempo parziale il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno). (Sull’incremento occupazionale netto, vedi par. 6.1 della Circolare INPS n. 58/2023 e ns. Suggerimento n. 369/23)

L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ex art. 2359 c.c. o facenti capo allo stesso soggetto (anche per interposta persona).

L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato di ogni tipologia (per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; professionalizzante; di alta formazione e ricerca).

L’esonero in parola non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ex art. 4 D.lgs. 216/2023 (vedi ns. Suggerimento n. 22/2024).

 

 
 
N.B.: Come noto le assunzioni agevolate sono subordinate al rispetto – da parte dei datori di lavoro - di alcune importanti condizioni preventive disposte dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015 (“Principi generali di fruizione degli incentivi”) e dall’art. 1, commi 1175 e 1175-bis della L. n. 296/2006 (“Requisiti per i benefìci previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”), che di seguito riportiamo.
 
Ai sensi del citato art. 31, co.1 al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi:
  a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
  b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
  d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
  e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
  f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
 
Ai sensi del citato art. 31, co.3l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
 
Ai sensi dell’art. 1, co 1175, il riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato:
  - al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  - all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
  - al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
 
Ai sensi dell’art. 1, co 1175-bisil diritto al riconoscimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale:
  - non viene meno in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge (purché siano state rispettate tutte le altre condizioni, specifiche, previste dalle norme di riferimento e dalle relative indicazioni amministrative);
  - viene meno - ed il beneficio erogato deve essere recuperato per un importo non superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione - in relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione.
     
 

 

[1] I benefici contributivi sono riconosciuti nel rispetto del limite di spesa di € 34,4 milioni per l’anno 2024, di € 458,3 milioni per l’anno 2025, di € 682,5 milioni per l’anno 2026 e di € 254, 1 milioni per l’anno 2027 e dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Se dall’attività di monitoraggio dell’INPS emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio.

[2] La “ZES” comprende tutti i comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

[3] I benefici contributivi sono riconosciuti nel rispetto del limite di spesa di € 7,1 milioni per l’anno 2024, di € 107,3 milioni per l’anno 2025, di € 208,2 milioni per l’anno 2026 e di € 115,7 milioni per l’anno 2027 e dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Se dall’attività di monitoraggio dell’INPS emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’Istituto non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l’accesso al beneficio.


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