Bonus giovani - Art. 22 decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 - Aggiornamento requisiti e indicazioni operative

Dal 1° luglio 2025 la legittima fruizione del “Bonus giovani” è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto.

Suggerimento n.335/70 del 19 giugno 2025


Facciamo seguito al ns. Suggerimento n. 265/2025 per comunicare che,  all’esito delle interlocuzioni tra la Commissione Europea ed il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’INPS - con il messaggio n. 1935/2025 - ha chiarito che, per le assunzioni e le trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, la legittima fruizione del “Bonus giovani” è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto, analogamente a quanto previsto per il “Bonus donne” (v. ns. Suggerimento n. 266/2025).

Riportiamo di seguito le indicazioni relative a tale requisito e precisiamo che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero in parola è stato implementato con il nuovo requisito.

INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.) secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Pertanto, nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione” (Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. n. C-415/07 del 2009).

Come già chiarito dal Ministero del lavoro (interpello n. 34/2014), per operare la valutazione dell’incremento occupazionale l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”.

Quindi, l’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Ne consegue che:

  • qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”;
  • qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione non si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Sul punto si precisa che l’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi a seguito di una riduzione della effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi dovuta a:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto, o utilizzato mediante somministrazione, in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo.

Il venire meno dell’incremento fa perdere l’incentivo per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione dell’incentivo dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare l’incentivo perso.

La base di computo della forza datoriale per la valutazione dell’incremento occupazionale netto comprende anche il numero di unità di lavoratori occupati nelle società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, in quanto il calcolo dell’incremento deve essere effettuato con riferimento alla nozione di “impresa unica”, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.


Referenti

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