Legge di conversione del Decreto n. 146/2021 - Disposizioni in materia di lavoro

Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 146/2021 sono in vigore dal 21 dicembre u.s.

Suggerimento n. 794/146 del 22 dicembre 2021


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 676/2021), il Decreto Legge n. 146/2021, entrato in vigore in data 22 ottobre u.s.,  ha introdotto importanti misure relative alla sicurezza sul lavoro alle quali, in sede di conversione in legge (legge n. 215/2021 G.U. n. 301/2021), si sono aggiunti i due seguenti interventi normativi in materia di lavoro di particolare rilevanza, ferme restando le altre disposizioni previste dal citato decreto e da noi già comunicate (v. nostri Suggerimenti n. 694/2021, 695/2021 e n. 786/2021).

 

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PROCEDURALI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

Nel precisare che per il nostro settore la cassa integrazione ordinaria COVID-19 è rimasta in vigore solo fino al 30 giugno 2021 e che successivamente a tale data è possibile richiedere periodi di cassa integrazione ai sensi del d.lgs. n. 148/2015 (v. nostro Suggerimento n. 401/2021), segnaliamo che sono differiti al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali, scaduti tra il 31 gennaio u.s. e il 30 settembre 2021, per l’invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza COVID-19.

Le domande già inviate al 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 215/2021), non accolte, si considerano validamente presentate.

In proposito, l’INPS con messaggio n. 4580/2021 ha precisato che, tenuto conto del termine generale corrispondente alla fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, possono beneficiare del predetto differimento dei termini le domande di cassa integrazione COVID-19 riferite a periodi da dicembre 2020 fino ad agosto 2021 compreso.

Il termine del 31 dicembre p.v. vale anche nei confronti dei datori di lavoro che non avessero ancora inviato nessuna domanda di cassa integrazione COVID-19 per i periodi oggetto del differimento (gennaio - settembre 2021). Per le domande totalmente respinte per la sola motivazione della tardiva presentazione della domanda non dovranno essere riproposte nuove istanze, viceversa in caso di accoglimento parziale per la sola motivazione della tardiva presentazione della domanda dovrà essere trasmessa una nuova domanda solo per i periodi non autorizzati, rientranti nei mesi oggetto di differimento (gennaio - settembre 2021).

Beneficiano del differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio (per il quale l’INPS si riserva di fornire le istruzioni operative con successivo messaggio), per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 ed il 30 settembre u.s..

Pertanto, nel caso in cui non fossero mai stati tramessi il modello “SR41” semplificato o l'UNIEMENS quadro pagamento diretto (v. nostro Suggerimento n. 682/2021) il loro invio può essere effettuato entro il 31 dicembre p.v., viceversa qualora fossero già stati inoltrati e respinti per intervenuta decadenza, non dovranno essere inviati nuovamente.

 

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL COMMITTENTE

Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, dal 21 dicembre 2021 viene introdotto uno specifico obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente.

L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori deve essere preventivamente comunicato dal committente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante SMS o posta elettronica, applicando le modalità operative previste per il lavoro intermittente.

In attesa di chiarimenti e precisazioni specifiche circa le modalità operative per comunicare l’avvio del lavoro autonomo occasionale, suggeriamo di inoltrare la comunicazione all’indirizzo PEC dell’ITL Milano-Lodi: ITL.Milano-Lodi@pec.ispettorato.gov.it

La violazione del suddetto obbligo di comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del d. lgs. n. 124/2004.

 

 

 


Referenti

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