D.L. n. 146/2021 - Indennità di malattia per quarantena e rimborso
Il D.L. 21/10/2021 n. 146 ha ripristinato l’equiparazione economica dei periodi di quarantena da Covid-19 alla malattia ed ha previsto un rimborso, una tantum, per gli oneri sostenuti dai datori di lavoro per i lavoratori non aventi titolo a ricevere l’indennità di malattia a carico dell’INPS.
Suggerimento n. 695/126 del 4 novembre 2021
Rendiamo noto che in data 22 ottobre 2021 sia entrato in vigore il D.L. n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale”) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che – modificando l’art. 26 del D.L. n.18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 - ai sensi dell’art. 8, ha:
- ripristinato - fino al 31/12/2021 - l’equiparazione dei periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex art. 1, comma 2, lettere h) e i) D.L. n. 6/2020 convertito, con modificazioni, in L. n. 13/2020, e ex art. 1, comma 2, lettere d) ed e) D.L. n. 19/2020) dai lavoratori dipendenti del settore privato, alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, escludendo la loro computabilità ai fini del periodo di comporto;
- previsto - per i lavoratori aventi titolo a ricevere l’indennità di malattia a carico dell’INPS (operai, apprendisti operai ed apprendisti impiegati) - che gli oneri a carico dell’Istituto connessi alla tutela in oggetto vengano finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di € 663,1 milioni per l’anno 2020 e di € 976,7 milioni per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori;
- previsto un rimborso forfettario una tantum, per ciascun anno solare, di importo pari a € 600,00 per gli oneri sostenuti dai datori di lavoro connessi alla tutela in oggetto – per i lavoratori non aventi titolo a ricevere l’indennità di malattia a carico dell’INPS ovvero gli impiegati - nei soli casi in cui la prestazione lavorativa durante l’evento non possa essere svolta in modalità agile, nel limite massimo di spesa complessivo di € 188,3 milioni per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2021:
- per i lavoratori aventi titolo a ricevere l’indennità di malattia a carico dell’INPS, i suddetti periodi di quarantena equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico, restano a carico dei datori di lavoro esclusivamente per il periodo di c.d. carenza (primi tre giorni dell’evento) e, per i giorni successivi, per l’integrazione dell’indennità;
- per i lavoratori non aventi titolo a ricevere l’indennità di malattia a carico dell’INPS, spetta ai datori di lavoro che si siano fatti carico dei suddetti periodi di quarantena equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico - nel rispetto delle condizioni sopra esposte - il rimborso di € 600,00 una tantum per ogni singolo lavoratore.
Il pagamento del rimborso viene effettuato dall’INPS dietro presentazione da parte dei datori di lavoro delle apposite domande telematiche corredate dalle dichiarazioni attestanti i periodi riferiti alla tutela in oggetto, da trasmettere nelle modalità ed entro i termini che saranno resi noti dall’Istituto, che, oltretutto, provvederà ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte.