Decreto legge n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) - Novita’ in materia di lavoro e previdenza

In data 26 maggio 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 73/2021 che ha introdotto alcune importanti misure in tema di ammortizzatori sociali, “blocco” dei licenziamenti e rioccupazione lavorativa collegate al periodo di emergenza sanitaria.

Suggerimento n. 401/62 del 31 maggio 2021


Il D.L. n. 73/2021 recante “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” è entrato in vigore in data 26 maggio 2021 (G.U. n. 123/2021).

Sintetizziamo di seguito i provvedimenti in tema di lavoro di maggiore interesse per le imprese, precisando che gli stessi potrebbero subire variazioni in sede di conversione in Legge del decreto in parola.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 E BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Il D.L. n. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) non conferma il finanziamento della cassa integrazione ordinaria COVID-19 che, pertanto, resta in vigore solo fino al 30 giugno 2021.

In attesa dei necessari chiarimenti circa l’applicazione delle misure previste dal Decreto-legge e delle istruzioni operative che saranno rese note, in particolare, dall’INPS, segnaliamo che ai sensi dell’art. 40 commi 3 e 4 del D.L. 73/2021, nel periodo intercorrente fra il 1° luglio p.v. ed il 31 dicembre 2021 in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sarà possibile presentare domanda di integrazione salariale ordinaria ovvero straordinaria ai sensi del D.lgs. n. 148/2015.

Per tali istanze è previsto l’esonero dal versamento del contribuito addizionale, nei casi in cui lo stesso sia dovuto in base al regime ordinario.

Il decreto in parola prevede che il “blocco” dei licenziamenti in vigore fino al 30 giugno 2021 (v. nostro suggerimento n. 242/40), resti valido nei confronti dei datori di lavoro che fruiranno dell’integrazione salariale ordinaria ovvero straordinaria “scontata” nel periodo intercorrente fra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021.

In tal caso, il divieto di licenziamento avrà durata pari a quella del periodo di integrazione salariale fruito.

In merito al blocco dei licenziamenti, il decreto conferma che il divieto di procedere ai licenziamenti non si applica al ricorrere delle seguenti fattispecie:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal “blocco” i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.

Resta fermo il divieto di licenziamento per le imprese destinatarie della cassa integrazione guadagni COVID-19 in deroga valido fino al 31 ottobre 2021.

Infine, si segnala che il decreto “Sostegni bis” ha introdotto un nuovo ammortizzatore sociale (c.d. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga) richiedibile per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per un massimo di 26 settimane intercorrenti tra il 26 maggio u.s. ed il 31 dicembre 2021, previa stipula di accordo collettivo in sede sindacale che disciplini la riduzione dell’attività lavorativa finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali, sempreché tale istanza interessi datori di lavoro che hanno subito un calo del 50% del fatturato nel raffronto tra il primo semestre dell’anno corrente e quello del 2019.

In merito alle modalità di accesso, ai soggetti destinatari e al funzionamento di tale nuovo ammortizzatore sociale si attendono le necessarie precisazioni amministrative che saranno rese note.

 

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Ferma restando la preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea, a far data dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, in via eccezionale, il D.L. in commento ha istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ex art. 19 D.lgs. 150/2015.

Il contratto in oggetto è caratterizzato dalla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi (periodo di inserimento), volto ad adeguarne le competenze professionali al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo, qualora le parti non recedano dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine, il contratto proseguirà come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro che assumeranno lavoratori con questa tipologia contrattuale sarà riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contribuiti previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 6.000,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, a condizione che:

  1. siano rispettati i principi generali di fruizione degli incentivi ex art. 31 D.lgs. 150/20215;
  1. nei sei mesi precedenti all’assunzione incentivata, non abbiano proceduto a licenziamenti, individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero collettivi, nella medesima unità produttiva;
  1. non abbiano proceduto al licenziamento, durante o al termine del periodo di inserimento, del lavoratore assunto con il menzionato incentivo;
  1. nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, non abbiano proceduto al licenziamento, individuale per giustificato motivo oggettivo ovvero collettivo, di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato nello stesso livello e categoria legale di quello assunto con il menzionato incentivo.

Qualora queste condizioni non vengano rispettate, l’esonero contributivo sarà revocato ed i datori di lavoro dovranno restituire quanto fruito.

In caso di dimissioni del lavoratore, l’esonero contributivo sarà riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto lavorativo.

L’esonero contributivo in oggetto, per il periodo di durata del rapporto lavorativo successivo a quello di inserimento (sei mesi), sarà cumulabile con gli altri esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

 


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