Decreto legge n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) - Novita’ in materia di lavoro e previdenza - Webinar 12 aprile 2021

In data 23 marzo 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 41/2021 che ha rinnovato alcune importanti misure in tema di lavoro e previdenza strettamente collegate al periodo di emergenza sanitaria in corso che saranno oggetto di un apposito incontro informativo che si terrà lunedì 12 aprile 2021 alle ore 9,30.

Suggerimento n. 242/40 del 24 marzo 2021


Il D.L. n. 41/2021 recante “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” è entrato in vigore in data 23 marzo 2021 (G.U. n. 70/2021).

Sintetizziamo di seguito i provvedimenti in tema di lavoro di maggiore interesse per le imprese.

 

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E IN DEROGA COVID-19

 L’art. 8 del citato D.L. introduce ulteriori periodi di cassa integrazione guadagni COVID-19, senza applicazione del contributo addizionale, così distinti.

  • cassa integrazione guadagni ordinaria COVID-19: massimo 13 settimane comprese nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021;
  • cassa integrazione guadagni in deroga COVID-19: massimo 28 settimane comprese nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

I predetti periodi di cassa integrazione guadagni potranno interessare i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.

Il termine di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale resta fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Si evidenzia che, stando al dettato della disposizione in oggetto, in sede di prima applicazione il termine per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale è fissato al 30 aprile 2021, termine più stringente rispetto a quello previsto dalla disciplina ordinaria.

Pertanto, salvo differenti istruzioni che dovessero pervenire dall’INPS, per le sospensioni e/o riduzioni dell’attività lavorativa iniziate nel mese di aprile 2021, si dovrà procedere all’invio della relativa domanda entro il giorno 30 dello stesso mese.

Alla luce della nuova normativa in commento è possibile reperire i fac-simile di informativa sindacale aggiornati in allegato al presente suggerimento.

 

BLOCCO LICENZIAMENTI

Sempre ai sensi dell’art. 8 del D.L. in commento, fino al 30 giugno 2021 è precluso sia l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (L. n. 223/1991) sia la facoltà di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. n. 604/1966), restando, altresì, sospese le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure in corso di cui all’art. 7 L. n. 604/1966 (c.d. “procedura Fornero”).

Per i datori di lavoro che possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga COVID-19 il termine entro il quale vigono le disposizioni relative al blocco dei licenziamenti è fissato al 31 ottobre 2021.

Restano confermate le ipotesi legali escluse dal blocco dei licenziamenti già illustrate nel nostro suggerimento n. 8/2021.

In proposito, però, segnaliamo che alcuni Tribunali abbiano considerano rientranti nel blocco dei licenziamenti anche gli atti di recesso individuale intimati nei confronti dei dirigenti.

 

MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’

Fino al 30 giugno 2021, laddove i lavoratori fragili non possano prestare la propria attività lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, gli eventuali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e gli stessi sono equiparati al ricovero ospedaliero in presenza di idonea certificazione medica.

Si precisa che le predette misure vengono riconosciute con effetto retroattivo a far data dal 16 ottobre 2020.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

L’art. 17 del D.L. 41/2021 stabilisce che fino al 31 dicembre 2021 è possibile, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro a termine in assenza di causali (pertanto in deroga all’art. 19 del D.lgs. 81/2015).

Tali disposizioni sono efficaci dal 23 marzo 2021 e, nella loro applicazione, non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

 

Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati dal Decreto Sostegni, l’Associazione ha organizzato un nuovo Webinar di approfondimento che si terrà

Lunedì 12 aprile 2021 dalle ore 9,30

Che sarà tenuto dai Funzionari di Assimpredil ANCE a cui potranno essere posti quesiti nel corso dell’esposizione.

Per procedere all’iscrizione all’incontro clicca qui.

 


Referenti

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