Legge di Bilancio per il 2021 - Novità in materia di lavoro

La legge n. 178/2020 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 è in vigore dal 1° gennaio 2021.

Suggerimento n. 8/2 del 5 gennaio 2021


La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2021”) ha previsto alcune novità in materia di lavoro di cui forniamo di seguito una breve sintesi, riservandoci di comunicare eventuali successive disposizioni di carattere amministrativo che dovessero essere emanate dagli Enti interessati.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 ANNI

Viene modificata la disciplina dell’incentivo introdotto dalla legge n. 205/2017 relativa alle assunzioni/trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, di giovani (v. nostro Suggerimento n. 143/2018).

In particolare, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Fermo restando il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi per le assunzioni, tale esonero spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

A differenza della precedente disciplina, l’esonero non si applica nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato.

L’efficacia della predetta misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE

Per gli anni 2021 e 2022 è riconosciuto l'esonero di cui all'articolo 4 della legge n. 92/2012 (v. nostro Suggerimento n. 429/2013), nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di 6.000 euro annui, nel caso di assunzioni di donne con contratto a tempo indeterminato, determinato ed in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Per quanto concerne la durata dell’incentivo, lo stesso è riconosciuto per:

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18 mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato;

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fino a 12 mesi, in caso di assunzioni a tempo determinato, ivi comprese eventuali proroghe;

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fino a 18 mesi complessivi, in caso di trasformazioni a tempo indeterminato, purché la trasformazione avvenga entro la scadenza del beneficio del precedente rapporto.

 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

L’efficacia della predetta misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

CONGEDO DI PATERNITA’

È elevata da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità per il 2021 ed è esteso il congedo obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale (morte del feto o del neonato dalle 28 settimane di gravidanza fin la prima settimana di vita).

È inoltre previsto che il padre possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

RINNOVO E PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

È prorogato al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle causali previste per legge.

 

ESTENSIONE DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria o della cassa integrazione in deroga COVID-19 per una durata massima di ulteriori dodici settimane, esenti dal pagamento del contributo addizionale.

Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per la cassa integrazione salariale in deroga.

Tali periodi di integrazione salariale sono riconosciuti in favore dei lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2021.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto legge n. 137/2020 (c.d. decreto Ristori, convertito con modificazione dalla legge n. 176/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 

Ai datori di lavoro che non richiedano periodi di integrazione salariale di cui al paragrafo precedente, è riconosciuto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021.

Tale esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale COVID-19 riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Per il godimento dell’esonero in parola, si considerano anche i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e comunque in forza alla data del 1° gennaio 2021.

I datori di lavoro che abbiano richiesto l’analogo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a norma del decreto legge n. 137/2020 (v. nostro Suggerimento n. 842/2020) possono rinunciare per la parte di esonero richiesto e non goduto e presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazioni salariale previsti dalla legge di Bilancio 2021.

L’efficacia di tale disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI ECONOMICI FINO AL 31 MARZO 2021

È esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

  • dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi.

 

LAVORATORI FRAGILI

Fino al 28 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.


Referenti

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