Nuovi incentivi per l'assunzione di lavoratori con almeno 50 anni di età, disoccupati da almeno 12 mesi, e di donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 24 mesi

La legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di lavoratori con almeno 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, e di donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 24 mesi.

Importante | Suggerimento n. 429/62 del 16 settembre 2013


A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 ha previsto la concessione di una riduzione contributiva del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 34/2013, ha ritenuto applicabile tale riduzione non solamente ai contributi INPS, ma anche ai premi assicurativi dovuti all’INAIL.

Lavoratori per i quali spetta l’incentivo

L’agevolazione è prevista in caso di assunzione di:

1)

uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;

   

2)

donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione contributiva, l’INPS ha precisato che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree suddette (v. messaggio n. 12212/2013);

   

3)

donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti ad un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (tali settori saranno appositamente individuati con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno);

   

4)

donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’INPS, con circolare n. 111/2013 e successivi messaggi n. 12212/2013, n. 12849/2013 e n. 12850/2013, ha fornito le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo relativamente alle categorie di lavoratori di cui ai punti n. 1), n. 2) e n. 4).

Nel rimandare alle suddette comunicazioni, reperibili nel sito internet dell’Istituto, per gli opportuni approfondimenti, sintetizziamo di seguito le principali indicazioni fornite.

Rapporti incentivati di cui al punto 1)

Misura e durata dell’incentivo

L’incentivo, che consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, spetta per:

-

le assunzioni a tempo indeterminato;

   

-

le assunzioni a tempo determinato;

   

-

le proroghe del rapporto a tempo determinato, effettuate in conformità a quanto previsto dalla disciplina del contratto a termine;

   

-

le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;

   

-

le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

L’età dei lavoratori ed il requisito occupazionale (valutato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 181/2000) devono essere considerati al momento di decorrenza dell’originaria assunzione, salve le particolari ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato e di proroga previste ai punti 2.1.4 e 2.1.5 della circolare INPS sopra citata.

L’agevolazione è riconosciuta anche nel caso di assunzioni con contratto part-time ed in caso di assunzione diretta successiva ad utilizzazione con somministrazione.

Per quanto concerne la durata dell’incentivo, lo stesso è riconosciuto per:

-

18 mesi, in caso di assunzioni a tempo indeterminato;

   

-

fino a 12 mesi, in caso di assunzioni a tempo determinato, ivi comprese eventuali proroghe;

   

-

fino a 18 mesi complessivi, in caso di trasformazioni a tempo indeterminato, purché la trasformazione avvenga entro la scadenza del beneficio del precedente rapporto.

   

Condizioni di spettanza dell’incentivo

L’incentivo è subordinato:

-

alla regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi;

   

-

all’inesistenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi a carico del datore di lavoro per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del Decreto Ministeriale 24/10/2007 ovvero qualora sia decorso il periodo indicato nel citato allegato relativo a ciascun illecito;

   

-

all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

   

-

al rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   

-

all’applicazione dei principi stabiliti dalla legge n. 92/2012 (illustrati nella circolare INPS n. 137/2012), che escludono la spettanza di incentivi quando:

 

a)

l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla

legge o dalla contrattazione collettiva;

 

b)

l’assunzione viola un diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;

 

c)

il datore di lavoro abbia in atto, nella stessa unità produttiva, sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui siano acquisite professionalità sostanzialmente diverse da quelle di lavoratori sospesi;

 

d)

si tratti di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o di controllo;

     

-

all’incremento netto dell’occupazione, che va riferito, come precisato dall’INPS, all’intera organizzazione del datore di lavoro e non alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. L’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto del numero dei lavoratori rispetto alla media dei dodici mesi precedenti: in proposito l’Istituto ha fornito una serie di esempi chiarificatori negli allegati n. 3 e 4 della sopra citata circolare n. 111/2013, ai quali rimandiamo.

L’incentivo è comunque applicabile anche nel caso in cui l’incremento non si verifichi a causa di:

 

1.

dimissioni volontarie del lavoratore;

 

2.

invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;

 

3.

pensionamento per raggiunti limiti di età;

 

4.

riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

 

5.

licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

     

-

alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali della Commissione Europea definiti come illegali o incompatibili;

   

-

alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) 800/2008 (v. testo allegato).

Coordinamento con altri incentivi

I benefici contributivi previsti dall’articolo 8, comma 9, legge n. 407/1990 (assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di qualunque età, disoccupati da almeno 24 mesi), dall’articolo 8, commi 2 e 4 e dall’articolo 25, comma 9, legge n. 223/1991 (assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità) prevalgono, di norma, sulle agevolazioni in oggetto.

Per i particolari casi di concomitanza dei benefici previsti dall’articolo 8, comma 9, legge n. 407/1990 e di quelli di cui all’articolo 4, commi 8, 9 e 10 della legge n. 92/2012, rimandiamo al punto 4 della circolare INPS n. 111/2013.

Istruzioni operative

Per fruire dell’incentivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INPS mediante compilazione del modulo di istanza on-line92-2012”, reperibile nel sito www.inps.it, all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”.

La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva nella quale viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’invio, l’INPS effettuerà alcuni controlli formali attribuendo esito positivo o negativo alla comunicazione, mentre di seguito verificherà anche la reale sussistenza dei presupposti dichiarati dall’impresa.

Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro ammessi alla fruizione dell’incentivo saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione2H”.

I datori di lavoro ammessi all’incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell’elemento individuale <TipoContribuzione> il codice55”.

Per i periodi di spettanza dell’agevolazione, compresi tra gennaio e luglio 2013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all’interno dell’elemento <Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <AltreACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice L431”.

Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uniemens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013.

Unitamente al recupero della differenza tra la contribuzione intera e quella agevolata relativa al periodo gennaio - luglio 2013, le imprese dovranno provvedere altresì alla restituzione della percentuale riferita alle misure compensative non più spettante in relazione alla minore contribuzione versata, utilizzando i consueti codici di restituzione “M120” – “M121” –“M123” e “M124”. L’importo da restituire dovrà essere valorizzato, secondo le modalità note, nell’elemento <CausaleMCADeb> presente all’interno di <Denuncia individuale>, <GestioneTFR>, <MeseTFR>, <MisureCompensative>, <MisCompADebito>.

Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell’agevolazione, i datori di lavoro, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare per ogni lavoratore interessato un flusso regolarizzativo riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice “L431”.

Rapporti incentivati di cui ai punti 2) e 4)

L’INPS, con messaggio n. 12212/2013, alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro con circolare n. 34/2013, ha sciolto le riserve contenute nella precedente circolare n. 111/2013 sopra citata, inerenti i requisiti di applicabilità degli incentivi in parola.

Pertanto, le imprese potranno applicare anche tali benefici per le categorie ivi previste, sulla base delle indicazioni generali contenute nella circolare INPS n. 111/2013, unitamente alle ulteriori specifiche fornite dal messaggio n. 12212/2013 riguardanti essenzialmente la definizione di “prive di un impiego regolarmente retribuito” nonché l’individuazione delle ”aree ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea” (aree svantaggiate).

Evidenziamo, infine, che il messaggio n. 12212/2013 riporta in allegato il fac-simile del modulo di istanza on-line “92-2012” e specifica che, per ogni dubbio o segnalazione, i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità “contatti” del “Cassetto previdenziale aziende” seguendo il percorso: informazioni> Aziende, consulenti e professionisti> Incentivi all’assunzione> consulta le FAQ.