Decreto legge n. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) - Misure in materia di lavoro
Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge connesso all’emergenza sanitaria da COVID-19, che introduce, tra l’altro, alcune misure generali per il sostegno dell’economia.
Suggerimento n. 842/174 del 2 novembre 2020
Il Governo ha adottato un nuovo importante provvedimento legislativo per rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere imprese e lavoratori.
Il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, denominato “Decreto Ristori”, in vigore dal 29 ottobre 2020 (G.U. n. 269/2020), introduce alcune misure di portata generale che interessano anche i settori non coinvolti dagli attuali provvedimenti di totale o parziale sospensione dell’attività economica.
In particolare, allo scopo di consentire la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in corso, sono state decise le seguenti misure.
AMMORTIZZATORI SOCIALI PER “EMERGENZA COVID-19”
Nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali ordinario ed in deroga (CIGO e CIGD) con causale “COVID-19”, per una durata massima di 6 settimane.
Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ed autorizzati ai sensi del decreto legge n. 104/2020 (v. nostri Suggerimenti n. 627, 630, 742, 783/2020) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle suddette sei settimane.
Le sei settimane sono riconosciute ai soli datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il secondo periodo di nove settimane di cui al decreto legge n. 104/2020 (CIGO con causale “COVID-19 con fatturato”) e tale periodo sia già decorso.
Anche per tale nuova tranche di integrazione salariale è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari a:
- 9% in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% nel caso in cui non sussista riduzione del fatturato.
Per quanto riguarda il nostro settore, il contributo addizionale non è dovuto nei seguenti casi:
- riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- avvio dell’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.
La domanda di accesso ai trattamenti di CIGO o CIGD deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 137/2020 in esame (quindi, per gli eventi di sospensione o riduzione che si collocano nel periodo 16 novembre - 30 novembre 2020 la domanda dovrà essere presentata entro il 30 novembre 2020).
Nel caso di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono differiti al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. in esame (28 novembre 2020), se tale ultima data è posteriore rispetto ai medesimi termini. In via generale, decorsi inutilmente tali termini, il pagamento dei trattamenti e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
In ragione dei numerosi dubbi che tale normativa comporta in sede di applicazione pratica, siamo in attesa di ricevere i necessari chiarimenti amministrativi, già sollecitati da ANCE, per la corretta gestione dei periodi di integrazione salariale decorrenti dal 16 novembre p.v. e per la trasmissione delle relative domande. Sarà nostra premura comunicare tempestivamente tutte le precisazioni che verranno fornite; in ogni caso gli uffici sono a disposizione per ogni valutazione dei casi aziendali specifici.
AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA
Alle aziende che non richiederanno i trattamenti di cassa integrazione per emergenza COVID-19 introdotti dal decreto legge in commento, verrà riconosciuto un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali (esclusi premi INAIL), aggiuntivo a quello stabilito dall’articolo 3 del decreto legge n. 104/2020 (v. nostro Suggerimento n. 716/2020), per un massimo di quattro settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021 nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.
Il Decreto prevede altresì che chi abbia richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulla base del decreto legge n. 104/2020 possa rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto legge n. 137/2020.
Resta confermato che il beneficio anzidetto, previsto da entrambi i decreti sopra citati, è comunque subordinato all’autorizzazione da parte della Commissione europea.
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Fino al 31 gennaio 2021 è prorogato il divieto di avvio delle procedure di licenziamento individuali e collettive e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Da rilevare che il predetto divieto è formulato in termini generali e non è più condizionato alla mancata integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
LAVORO AGILE
Viene modificata la possibilità dei genitori lavoratori di svolgere l'attività in modalità agile ovvero di utilizzare il congedo straordinario INPS al 50% della retribuzione in caso di quarantena dei figli.
Per quanto riguarda la possibilità di lavorare in smart working nel caso di figlio convivente posto in quarantena, tale ipotesi è stata estesa fino ai 16 anni del figlio convivente in luogo dei 14 anni precedentemente previsti.
Tale possibilità è riconosciuta per i genitori di figli conviventi fino a 16 anni anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
Infine, per quanto concerne la possibilità di usufruire alternativamente del congedo straordinario INPS al 50% della retribuzione, viene specificato che il medesimo diritto spetta ai genitori di figli sotto i 14 anni anche nel caso in cui la scuola abbia sospeso l’attività in presenza.
I genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni hanno invece diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione e senza contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.