Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) - Misure in materia di lavoro

Pubblicato il decreto legge che introduce ulteriori misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia a seguito della pandemia da COVID-19.

Suggerimento n. 627/128 del 21 agosto 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 624/2020, per comunicare che sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 104/2020, comunemente denominato “decreto Agosto”, emanato dal Governo al fine di sostenere e rilanciare l’economia in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed entrato in vigore il 15 agosto u.s..

In attesa dei necessari chiarimenti amministrativi, evidenziamo di seguito le principali disposizioni di maggior interesse per le imprese in tema di lavoro.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER “EMERGENZA COVID-19”

L’articolo 1 del provvedimento in parola dispone il prolungamento dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria ed in deroga previsti per l’emergenza COVID-19 per un periodo massimo di 18 settimane complessive, alle seguenti condizioni.

 

Periodo di utilizzo

Le predette settimane di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro devono essere collocate nel periodo 13 luglio-31 dicembre 2020.

I periodi di integrazione salariale per COVID-19 richiesti ed autorizzati ai sensi del D.L. n. 18/2020, collocati, anche in parte, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono computati nelle prime 9 settimane della CIGO o CIGD concesse ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020.

 

Beneficiari e modalità di utilizzo

Le prime 9 settimane di cassa integrazione possono essere fruite da tutti i datori di lavoro e senza obbligo di contribuzione addizionale.

Le ulteriori 9 settimane possono essere fruite solamente dai datori di lavoro di lavoro ai quali siano già state interamente autorizzate dall’INPS le prime 9 settimane. Inoltre, per tale tranche è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato come segue:
a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019;
b) 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
   

Nessun contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, ovvero che abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

 

Presentazione della domanda di CIGO o CIGD

Come per i periodi di CIGO e CIGD per COVID-19 previsti dai precedenti decreti legge, la domanda per ottenere l’autorizzazione per gli ammortizzatori sociali in parola va presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre 2020.

Ai fini della determinazione dell’obbligo di versamento del contributo addizionale, con la domanda relativa alla seconda tranche di 9 settimane il datore di lavoro deve autocertificare la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. In mancanza dell’autocertificazione, l’INPS dovrà applicare il contributo nella misura massima del 18%.

In caso di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modello SR41) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020, se tale ultima data è posteriore a quelle di cui sopra.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

 

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione per emergenza COVID-19 di cui all’articolo 1 del D.L. n. 104/2020 e che abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n. 18/2020, potrà essere riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un massimo di quattro mesi, fruibile entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi INAIL.

Da notare che il presente esonero, disciplinato dall’articolo 3 del D.L. n. 104/2020, sarà applicabile solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

 

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Fino al 31 dicembre 2020, i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato (esclusi i contratti di apprendistato) o trasformano a tempo indeterminato un contratto a termine possono fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, esclusi i premi INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione o trasformazione, nel limite di € 8.060 su base annua, riparametrato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

 

 

CONTRATTI A TERMINE

L’articolo 8 del D.L. n. 104/2020 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

Il medesimo articolo ha abrogato la disposizione della L. n. 77/2020 che prevedeva la proroga obbligatoria dei contratti a termine e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa (v. nostri Suggerimenti n. 566 e n. 588/2020).

 

 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Il D.L. n. 104/2020 conferma sostanzialmente le disposizioni limitative dei licenziamenti individuali e collettivi per motivi oggettivi, prevedendo peraltro non un unico termine per la durata della previsione normativa, ma un periodo variabile all’interno del quale vige il divieto di licenziamento.

Più specificamente, l’articolo 14 del D.L. n. 104/2020 dispone il divieto di ricorrere a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo qualora non sia stato integralmente fruito il periodo di 18 settimane di cassa integrazione guadagni per COVID-19 di cui all’articolo 1 del medesimo decreto ovvero non sia stato richiesto e integralmente fruito l’esonero contributivo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 104/2020 (v. sopra).

L’articolo 14 sopra citato prevede espressamente che tali limitazioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, purché non sia intervenuta una cessione dell’impresa stessa o di un suo ramo, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale con previsione di un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscano al predetto accordo.

Oltre ai licenziamenti per motivi disciplinari (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), dovrebbero altresì continuare ad essere esclusi dal divieto i licenziamenti effettuati durante il periodo di prova, per superamento del periodo di comporto e nei confronti dei dirigenti, così come la risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo. Viceversa, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro rientrano nel divieto i licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione (nota n. 298 del 24 giugno 2020).

 

 

RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SOSPESI

Al fine di ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà, l’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 aggiunge una nuova modalità di rateizzazione del versamento dei tributi e contributi obbligatori aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, il cui pagamento era stato sospeso nella fase di emergenza (v., in particolare, i nostri Suggerimenti n. 416 e n. 591/2020).

A seguito dell’introduzione di tale norma, è ora pertanto possibile versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i tributi e i contributi sospesi tramite una delle seguenti modalità:

-      rateizzazione delle somme oggetto di sospensione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020,

ovvero

-      versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre 2020 e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI STABILITA DALL’ARTICOLO 68, COMMA 1, DEL D.L. N. 18/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 27/2020

A seguito della modifica apportata dall’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 all’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, sono sospesi - per tutti i datori di lavoro - i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da Avvisi di addebito (cfr., in particolare, i nostri Suggerimenti n. 416 e n. 459/2020).

Fermo restando il termine del 15 ottobre 2020, evidenziamo che nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni della c.d. “zona rossa” (v. il nostro Suggerimento n. 120/2020) e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, il termine iniziale della sospensione decorre dalla data del 21 febbraio 2020 (articolo 68, comma 2-bis, della L. n. 27/2020).

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2020.

In proposito, segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, in una recentissima FAQ, ha chiarito che anche per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione è possibile chiedere una rateizzazione. A tal fine, per evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agente della Riscossione, è opportuno presentare la domanda di rateizzazione entro il 30 novembre 2020.

Da notare, infine, che la sospensione dei termini di riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi determina, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, la correlativa sospensione - per un corrispondente periodo di tempo - dei termini di prescrizione e di decadenza a favore degli Enti impositori, degli Enti previdenziali e assistenziali e degli Agenti della riscossione.

 


Referenti

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