Decreto legge “Agosto” - Misure in materia di lavoro - Prime informazioni

Il Consiglio dei ministri, riunitosi venerdì scorso, ha approvato un nuovo decreto legge, di cui si attende l’entrata in vigore, che introduce ulteriori misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia.

Suggerimento n. 624/127 dell'11 agosto 2020


Dopo l’emanazione dei precedenti decreti legge denominati “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e “Rilancio” (D.L. n. 34/2020), il Governo ha adottato un terzo importante provvedimento legislativo per rafforzare l’azione di ripresa dalle conseguenze negative dell’epidemia da COVID-19 e sostenere imprese e lavoratori.

Tale provvedimento, denominato “Decreto Agosto”, ad oggi non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma con il comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 61/2020, il Governo ha reso note le principali misure in esso contenute.

Riportiamo sinteticamente di seguito le prime anticipazioni delle misure di maggior interesse in tema di lavoro, riservandoci ulteriori commenti a seguito dell’entrata in vigore del decreto in parola e dei successivi chiarimenti amministrativi che dovranno essere emanati per la corretta interpretazione ed applicazione delle misure introdotte.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER “EMERGENZA COVID-19”

È previsto il prolungamento dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria ed in deroga previsti per l’emergenza per un periodo massimo di diciotto settimane complessive.

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Alle aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione per emergenza COVID-19 verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, da godere entro il 31 dicembre 2020.

Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione per emergenza COVID-19 o dell’esonero dai contributi previdenziali di cui sopra resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo.

Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. 

 

CONTRATTI A TERMINE

È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

 

VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI SOSPESI

Vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza, in modo da ridurre sensibilmente nel 2020 l’onere che altrimenti graverebbe sui contribuenti in difficoltà.

Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e

maggio 2020: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre p.v.

Il restante 50% potrà essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

 

 

Infine, segnaliamo che è possibile prendere visione del comunicato stampa dell’8 agosto u.s. reso noto dal Governo cliccando qui.

 


Referenti

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Tags: Coronavirus