Conversione in legge del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) - Ulteriori novita’ in materia di lavoro

Dal 19 luglio 2020 è in vigore la legge di conversione del “Decreto Rilancio”.

Suggerimento n. 566/111 del 21 luglio 2020


A seguito della sua pubblicazione nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, è entrata in vigore la legge 17 luglio 2020 n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 34/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

A partire dalle indicazioni già fornite in merito al sopra citato decreto legge con i nostri Suggerimenti n. 422 e n. 430/2020, evidenziamo le principali novità introdotte in sede di conversione in legge, riservandoci prossimi approfondimenti a seguito dei necessari chiarimenti e delle istruzioni amministrative che saranno emanati da parte degli Istituti ed Organi interessati.

 

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER “EMERGENZA COVID-19”

La legge n. 77/2020 ha sostanzialmente confermato ed inserito in un unico provvedimento tutta la normativa speciale inerente il ricorso agli ammortizzatori sociali per emergenza COVID-19 (cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga) introdotta a partire dal decreto legge n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito in legge n. 27/2020, con le modifiche successivamente apportate dal decreto legge n. 34/2020 e dal decreto legge n. 52/2020 (abrogato dalla legge n. 77/2020).

In attesa di eventuali nuove indicazioni amministrative che dovessero commentare la legge in parola, rimandiamo al nostro ultimo Suggerimento sul tema (Suggerimento n. 553/2020) e alle ulteriori nostre comunicazioni in esso citate.

 

CONGEDI PARENTALI “EXTRA”

Ferme restando le indicazioni sull’argomento già comunicate con i nostri Suggerimenti n. 422/2020 e n. 554/2020, si precisa che la legge di conversione del Decreto Rilancio ha introdotto due importanti novità relative al congedo parentale indennizzato:

  • il periodo massimo di fruizione è stato prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020;
  • è stata riconosciuta la possibilità della fruizione oraria del congedo, oltre a quella giornaliera, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 77/2020 (19 luglio 2020).

 

DURC

Non è più prevista l’esclusione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dai documenti amministrativi la cui validità è stata prorogata sino a 90 giorni dopo il termine dell’emergenza sanitaria in corso (31 luglio 2020).

Pertanto, per i lavori privati la validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio u.s. ed il 31 luglio 2020 dovrebbe ritenersi prorogata al 29 ottobre 2020.

Viceversa, per i lavori pubblici, secondo l’articolo 8, comma 10, del decreto legge n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), in vigore dal 17 luglio u.s., la proroga della validità dei DURC in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020 non opera oltre tale ultima data e non sono considerati efficaci i documenti la cui validità sia stata prorogata per effetto della conversione in legge del “Decreto Rilancio”.

Tenuto conto dell’importanza delle predette disposizioni e delle problematiche di coordinamento ed operative che ne derivano per l’attività delle imprese, siamo in attesa di urgenti chiarimenti da parte degli Organi competenti che ci riserviamo di comunicare tempestivamente.  

 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Resta confermato che fino al 17 agosto 2020 è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non è possibile recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo e sono altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.

Sempre fino al 17 agosto p.v., la procedura sindacale obbligatoria relativa ai trasferimenti d’azienda stabilita dall’articolo 47, comma 2, della legge n. 428/1990 non può avere una durata inferiore a 45 giorni nel caso in cui non sia raggiunto un accordo tra le parti coinvolte in tale procedura.

 

LAVORO AGILE (c.d. SMART WORKING)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 luglio 2020), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere, qualora compatibile, la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare:

  • non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
  • non vi sia un genitore non lavoratore.

Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti e sempre sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da COVID-19 in ragione dell’età o della condizione soggettiva derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente.

 

CONTRATTI A TERMINE E DI APPRENDISTATO

In aggiunta alla possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali di legge, è stato previsto che il termine dei contratti di apprendistato di I° livello (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e di III° livello (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) e dei contratti a termine, anche in regime di somministrazione, sia prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la rilevanza dell’impatto operativo di tale disposizione e le criticità ad essa connesse, si invitano le imprese a contattare gli uffici per una preventiva valutazione della singola situazione contrattuale, in attesa dei necessari ed urgenti chiarimenti amministrativi circa la corretta applicazione di tale norma ai contratti in essere.

In merito ai contratti di apprendistato professionalizzante si ricorda che vale la vigente previsione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, secondo la quale “Alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite”.


Referenti

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Tags: Coronavirus