Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) - Novità in materia di lavoro
Pubblicato il decreto legge c.d. “Decreto Rilancio” in vigore dal 19 maggio 2020.
Suggerimento n. 422/83 del 25 maggio 2020
A seguito della sua pubblicazione nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, in pari data è entrato in vigore il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Di seguito evidenziamo le principali novità introdotte, che hanno modificato alcuni provvedimenti già in vigore stabiliti da precedenti decreti, riservandoci prossimi approfondimenti a seguito dei chiarimenti e delle istruzioni amministrative in corso di emanazione da parte degli Istituti interessati.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA “EMERGENZA COVID-19”
L’articolo 19 del decreto legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, viene nuovamente riscritto stabilendo che:
a) |
il trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19” avente una durata massima di 9 settimane richiedibile tra il 23 febbraio u.s. e il 31 agosto p.v. può essere incrementato nel medesimo periodo di ulteriori cinque settimane per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito le precedenti 9 settimane; |
b) |
è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo della durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 14 settimane (9+5) indicato al precedente punto, previa emanazione di apposito decreto interministeriale che ne stabilisca la copertura finanziaria; |
c) |
la domanda all’INPS deve essere presentata entro il termine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione di attività, tranne nell’ipotesi in cui i periodi di sospensione o riduzione abbiano avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile u.s., nel qual caso il termine di presentazione è fissato al 31 maggio 2020; |
d) |
qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda; |
e) |
i beneficiari dell’integrazione salariale devono essere in forza al 25 marzo 2020. |
Circa la reintroduzione dell’informazione alle rappresentanze sindacali, della consultazione e dell’esame congiunto siamo in attesa di importanti chiarimenti inerenti l’obbligo o meno per le richieste di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “emergenza COVID-19” successive all’entrata in vigore del decreto legge in parola.
Le novità di cui ai precedenti punti a) e b) sono valide anche rispetto al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (v. articolo 20 del decreto legge n. 18/2020) e che hanno sospeso tale ammortizzatore sociale facendo ricorso alla cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA “EMERGENZA COVID-19”
E’ prevista la durata massima di nove settimane del trattamento di integrazione salariale in deroga con causale “emergenza COVID-19”per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
Tali settimane possono essere incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, limitatamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di 14 settimane (9+5), previa emanazione di apposito decreto interministeriale che ne stabilisca la copertura finanziaria.
Per le aziende con più di cinque dipendenti, il trattamento in deroga è subordinato alla sottoscrizione di un accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da effettuarsi anche in modalità telematica.
Anche per la Cassa in deroga i lavoratori che ne possono beneficiare devono risultare in forza al 25 marzo 2020.
I trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciute dalle Regioni, sono concessi dall’INPS a domanda del datore di lavoro, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
I datori di lavoro inviano telematicamente all’INPS la domanda di concessione decorsi trenta giorni dal 19 maggio 2020 ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività e, unitamente alla domanda, trasmettono la lista dei beneficiari, indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
PAGAMENTO DIRETTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E IN DEROGA
A decorrere dal 18 giugno 2020, i datori di lavoro che si avvarranno del pagamento diretto da parte dell’INPS delle integrazioni salariali dovranno seguire la procedura prevista dagli articoli 22-quater e 22-quinquies del D.L. n. 34/2020, che consentirà ai lavoratori interessati di ottenere il pagamento in tempi più celeri.
Ci riserviamo indicazioni più dettagliate a seguito delle istruzione che saranno emanate dall’INPS.
CONGEDI “EXTRA”
Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, ad esclusione dei ratei delle mensilità aggiuntive. Il limite anagrafico non si applica per i figli portatori di grave disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992. Dal congedo vanno scomputati i giorni già eventualmente fruiti in base a quanto precedentemente previsto dal Decreto Legge c.d. Cura Italia.
Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi e didattici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il diritto al congedo da parte del genitore è subordinato al fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
PERMESSI AI SENSI DELL’ARTICOLO 33 DELLA LEGGE N. 104/1992
Ai permessi ordinari spettanti, sono aggiunti ulteriori 12 giorni da usufruire tra maggio e giugno 2020.
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Fino al 17 agosto 2020 è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, e sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.
LAVORO AGILE (c.d. SMART WORKING)
Limitatamente al periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalla legge, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa relativi a salute e la sicurezza dei lavoratori sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere, qualora compatibile, la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare:
- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia genitore non lavoratore.
CONTRATTI A TERMINE
Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza di causali.
PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
I versamenti contributivi sospesi secondo le previsioni ed alle condizioni previste dai decreti legge n. 9 , n. 18 e n. 23/2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 (v. i nostri Suggerimenti n. 415 e 416/2020).
DURC
E’ stato chiarito che il DURC resta escluso dagli atti per i quali è stato disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e del periodo riferito alla conservazione della validità̀ dei medesimi e, pertanto, i DURC in scadenza tra il 31 gennaio u.s. ed il 15 aprile 2020 conservano validità solo fino al 15 giugno 2020.
Quindi, a far data dal 16 aprile u.s., in caso di richiesta della regolarità contributiva, saranno applicate le regole vigenti prima dell’avvento dell’emergenza (validità di 120 giorni dalla data di emissione).