Decreto “Rilancio”: proroga dei versamenti fiscali e contributivi sospesi nei mesi precedenti

I versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio sono differiti al 16 settembre 2020.

Suggerimento n. 415/61 del 22 maggio 2020


Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. decreto “Rilancio” (Supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) dispone il differimento al prossimo 16 settembre 2020 dei termini per i contribuenti che si sono avvalsi delle sospensioni dei versamenti in scadenza nel mese di marzo, aprile e maggio 2020, cosi come previsto dal D.L. n. 9/2020 per la c.d. “Zona rossa”, dal D.L. n 18/2020 c.d. decreto “Cura Italia” e dal D.L. n. 23/2020 c.d. decreto “Liquidità”.

Si tratta, in particolare, delle sospensioni dei versamenti fiscali (ritenute Irpef per lavoro dipendente e relative addizionali regionali e comunali Irpef, nonché Iva) e contributivi (INPS) ed assicurativi (INAIL) che hanno interessato (vedi ns. suggerimenti: n. 180/30 e n. 183/31 del 18 marzo 2020, n. 264/48 del 9 aprile 2020, n. 181/35 del 18 marzo 2020, n. 274/57 del 14 aprile 2020, n. 333/69 del 30 aprile 2020 e n. 358/71 del 5 maggio 2020):

  • i contribuenti della c.d. “Zona rossa”;
  • le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
  • i contribuenti che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio, correlata alla diminuzione del fatturato e dei corrispettivi almeno pari al 33% o al 50% nei mesi di marzo ed aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

Per tutti i soggetti che hanno beneficiato delle sospensioni, i versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il prossimo 16 settembre 2020, in un'unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il decreto interviene solo sulla data di effettuazione dei versamenti e non modifica i presupposti per avvalersi delle singole sospensioni, né l’ambito oggettivo di applicazione delle stesse.

Ci riserviamo successive comunicazioni in relazione alle disposizioni amministrative che dovessero essere emanate dagli Enti preposti ed alle eventuali modifiche che dovessero intervenire nel corso dell’iter parlamentare del D.L. n. 34/2020.

 

SOSPENSIONE DELLE RITENUTE PER AGENTI E PROFESSIONISTI

Per i professionisti e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (riferiti al periodo di imposta 2019), i compensi e le provvigioni percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettate alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti devono omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura (analogica o elettronica) e devono rilasciare ai sostituti d’imposta un’apposita dichiarazione, indicando la volontà di avvalersi della disposizione in esame.

Anche per tali soggetti, l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto dovrà essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.