INPS - D.L. n. 18/2020 - Sospensione dei termini per contributi e premi per i contribuenti con ricavi non superiori nel 2019 a due milioni di euro - Istruzioni operative

L’INPS ha emanato le indicazioni operative necessarie per la sospensione dei versamenti contributivi di cui al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.

Suggerimento n. 274/57 del 14 aprile 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 183 del 18 marzo 2020, per comunicare che l’INPS, con circolare n. 52/2020 ha fornito le istruzioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi disposta dal D.L. n. 18/2020 e riguardante i datori di lavoro con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. anzidetto (cioè nel 2019).

Di seguito forniamo una sintesi degli aspetti di maggior rilevanza per le imprese interessate, rimandando alla circolare dell’Istituto per eventuali approfondimenti.

 

Destinatari della sospensione contributiva

Sono interessati a tale sospensione solamente i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. anzidetto (cioè nel 2019).

 

Oggetto della sospensione

Sono sospesi i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

In sostanza, si tratta dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS inerenti le retribuzioni dei dipendenti ed i compensi dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS relativi al periodo “febbraio 2020”.

L’INPS precisa che, a differenza di quanto previsto dal precedente D.L. n. 9/2020 per la c.d. “zona rossa”, la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi (ad esempio, il flusso Uniemens ovvero il termine di decadenza di sei mesi previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015 per il conguaglio dell’autorizzazione CIGO, qualora scada durante il periodo di sospensione), ma soltanto i versamenti con scadenza nell’arco temporale sopra indicato.

La sospensione riguarda anche il versamento della quota contributiva a carico del lavoratore dipendente, anche se già trattenuta dalla busta paga (v. nostro Suggerimento n. 219/2020). In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata secondo le indicazioni generali (v. di seguito).

A tal fine, le aziende e i committenti dovranno utilizzare sul modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).

Nella sospensione sono ricompresi anche i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall’istituto, nonché i relativi alle note di rettifica.

 

Modalità di sospensione per le imprese con dipendenti

Le aziende interessate alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della compilazione del flusso Uniemens inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “N969”, che assume il significato di “Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Tenuto conto che l’istituzione del codice anzidetto è avvenuta successivamente alla scadenza per l’inoltro del flusso Uniemens di febbraio 2020 (scadenza: 31 marzo 2020), abbiamo richiesto ai competenti uffici INPS indicazioni sulle modalità di sistemazione del flusso.

La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al “Fondo di Tesoreria INPS”. Pertanto, qualora il datore di lavoro - durante il periodo di sospensione - debba liquidare il trattamento di fine rapporto o eventuali anticipazioni, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva, mentre sono escluse le partite oggetto di sospensione contributiva.

Per le modalità inerenti i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, rimandiamo al punto 5.3 della circolare INPS n. 52/2020.

 

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Il versamento dei contributi previdenziali sospesi dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il pagamento potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate, in un’unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata sempre a far data dal 1° maggio 2020.

L’Istituto, peraltro, si riserva ulteriori successive istruzioni relative al recupero dei contributi sospesi.

 

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SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

L’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 sospende – per tutti i datori di lavoro - i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da Avvisi di addebito.

La sospensione opera senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dei debitori.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.

 

PROROGA AL 16 APRILE DEI PAGAMENTI IN SCADENZA AL 16 MARZO 2020

La circolare evidenzia che l’articolo 60 del D.L. n. 18/2020, stabilisce che “i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020”.

In attuazione di questa norma, tutti i versamenti afferenti alla contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai datori di lavoro e/o dai committenti relativa al mese di febbraio 2020, devono intendersi automaticamente differiti al 20 marzo 2020.

Da notare che l’articolo 21 del D.L. n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”) ha ampliato tale norma, prevedendo che i versamenti per contributi e premi in scadenza il 16 marzo 2020 devono considerarsi tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

 

 


Referenti

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Tags: Coronavirus