Decreto Liquidita’: sospensione versamenti fiscali e contributivi

Sospesi i versamenti fiscali e contributivi del mese di aprile e maggio 2020 in presenza di una diminuzione del fatturato.

Suggerimento n. 264/48 del 9 aprile 2020


Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 c.d. “Decreto Liquidità” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020) prevede la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio come di seguito riportato.

 

AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO

Soggetti con ricavi non superiori a cinquanta milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (aprile 2019), sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi:

  • alle ritenute Irpef di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente e alle relative ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale operare in qualità di sostituti di imposta;
  • all’Iva.

Per i medesimi soggetti sono altresì sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Soggetti con ricavi superiori a cinquanta milioni di euro

Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stata con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (anno 2019), sono sospesi nei mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi:

  • alle ritenute Irpef di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente e alle relative ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale all’Irpef operate in qualità di sostituti di imposta;
  • all’Iva.

Per i medesimi soggetti sono altresì sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Inoltre si segnala che i versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

 

IVA: SOGGETTI CON SEDE NELL PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA

La sospensione dei versamenti Iva si applica per i mesi di aprile e maggio 2020 a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operative nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del mese precedente e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

 

VERSAMENTI DEI PAGAMENTI SOSPESI

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 20020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

CONTROLLO DA PARTE DEGLI ENTI

L’Inps ed Inail comunicheranno all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria. L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai predetti Enti previdenziali l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti di fatturato.

 


Referenti

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