INPS - Cassa integrazione guadagni per COVID-19 - Novità introdotte dai decreti legge n. 34/2020 e n. 52/2020 - Chiarimenti
L’INPS ha pubblicato una circolare illustrativa a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte in materia di integrazione salariale ordinaria dalla recente legislazione sull’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Suggerimento n. 553/106 del 14 luglio 2020
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti, 441, 505 e 522/2020, per comunicare che l’INPS, con circolare n. 84/2020, ha fornito una sintesi delle principali novità introdotte dal decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e dal decreto legge n. 52/2020 in materia di trattamenti a sostegno del reddito previsti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ha reso noti alcuni importanti chiarimenti per la presentazione delle istanze.
DURATA COMPLESSIVA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
Come noto, ai sensi del decreto legge n. 34/2020, i datori di lavoro che nell’anno 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il precedentemente periodo di 9 settimane.
L’Istituto precisa che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.
Successivamente, il decreto legge n. 52/2020 ha previsto la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 e comunque fino al 31 ottobre 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle quattordici settimane precedentemente richieste.
L’INPS, confermando peraltro che la durata massima del trattamento di integrazione salariale con causale “COVID-19 nazionale” è pari a 18 settimane, ha evidenziato che per i datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni della c.d. “zona rossa” (v. nostro Suggerimento n. 159/2020), la durata massima complessiva del trattamento, cumulando le settimane richieste con causale “COVID-19 nazionale” e “COVID-19 – d.l. 9/2020”, è fissata in 31 settimane (13 settimane + 14 settimane + 4 settimane).
Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
Anche in tale ultimo caso, valgono le indicazioni relative all’effettiva fruizione degli interi periodi di integrazione salariale prima di poter accedere a quelli successivi.
Al fine di comunicare i periodi effettivamente fruiti, il datore di lavoro che intenda presentare una domanda di integrazione salariale ordinaria per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, è tenuto ad allegare alla domanda stessa un file excel, che deve essere convertito in formato .pdf per essere correttamente allegato all’istanza in quanto parte integrante della stessa, compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio INPS n. 2101/2020 e ad esso allegato. (v. nostro Suggerimento n. 441/2020).
Per quanto concerne i periodi di integrazione salariale ordinaria richiesti con le causali “COVID-19 nazionale” e “COVID-19 - d.l. 9/2020”, rimangono confermate tutte le particolari previsioni già illustrate nelle precedenti circolari dell’INPS e contenute nei nostri Suggerimenti n. 198 e n. 226/2020, ovvero:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- il periodo di sospensione/riduzione di orario di lavoro non è conteggiato ai fini delle durate massime complessive (i 30 mesi nel quinquennio mobile; le 52 settimane nell’arco del biennio mobile; 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile);
- non deve essere valutato il requisito, riferito al singolo lavoratore, dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro;
- i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste di CIGO o di CIGS;
- non è necessario dimostrare la transitorietà e l’imputabilità dell’evento.
Anche per quanto riguarda i termini di trasmissione delle domande, nonché le modalità di pagamento della prestazione, restano invariate le disposizioni già in vigore, come riassunte nel nostro Suggerimento n. 522/2020.
UTILIZZO DI TUTTO IL PERIODO DI INTEGRAZIONE SALARIALE LEGISLATIVAMENTE PREVISTO CON CAUSALE COVID-19 NAZIONALE
Qualora siano state utilizzate tutte le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” è possibile eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale.
In tal caso, ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali ordinarie, individuate dal decreto n. 95442/2016 (v. nostro Suggerimento n. 377/2016).
Tale possibilità è comunque condizionata dalla disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.
L’INPS evidenzia che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.
Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.
Infine, risultano accoglibili le domande di integrazione salariale per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa avviene per effetto dell’ordine della autorità/ente pubblico, circostanza quest’ultima che costituisce apposita causale rientrante nel novero degli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. “EONE”).
MODIFICHE ALLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE IMPRESE CHE SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e che hanno dovuto sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all’articolo 19 decreto-legge n. 18/2020 alle stesse condizioni sopra descritte (durata massima di 9 + 5 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020; ulteriori 4 settimane, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione di aver interamente fruito le prime 14 settimane).
L’INPS provvederà ad autorizzare le domande di CIGO con causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS” nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di cassa integrazione salariale straordinaria stabilito dai decreti ministeriali.
Valgono le indicazioni previste per la cumulabilità delle settimane di integrazione salariale richieste con causale “COVID-19 nazionale” e “COVID-19 - d.l. 9/2020”, per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni della c.d. “zona rossa”, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi.
I datori di lavoro che abbiano già fruito di 9 settimane di integrazione salariale ordinaria e, al termine del periodo autorizzato, intendano chiedere ulteriori 5 settimane devono comunicare al Ministero del Lavoro la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando le modalità di cui alla circolare INPS n. 47/2020 (v. nostro Suggerimento n. 226/2020).
La medesima comunicazione al Ministero deve essere effettuata anche per l’eventuale richiesta delle ulteriori 4 settimane fruibili per periodi anche precedenti al 1° settembre 2020.
Per ulteriori dettagli o eventuali approfondimenti, rimandiamo alla circolare INPS n. 84/2020 ed ai nostri Suggerimenti citati.