INPS – Cassa integrazione guadagni ordinaria per la “zona rossa” – Presentazione della domanda - Nuove causali

L’INPS ha fornito le indicazioni operative in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020, per le quali sono state rilasciate nuove e specifiche causali.

Suggerimento n. 159/32 del 13 marzo 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 120/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 1118/2020 e circolare n. 38/2020, ha fornito le prime indicazioni per la presentazione delle istanze di integrazione salariale a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono l’attività lavorativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (c.d. “Zona rossa” - Per la Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Per il Veneto:).

Stante il disposto di cui all’art. 13 del decreto legge citato, le domande di cassa integrazione ordinaria possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

 a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi siti nei Comuni del citato allegato 1;
 b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocati al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa.

 

Le istanze di integrazione salariale ordinaria aventi causale “COVID – 19 d. l. n. 9/2020” devono essere presentate alla Sede INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

A tale riguardo, l’INPS precisa che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 12 marzo 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS), il giorno dal quale decorre il termine in parola coincide con il 12 marzo 2020.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 13 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, andrà individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

All’atto della presentazione dell’istanza, il datore di lavoro deve attestare con apposita dichiarazione, reperibile in allegato al citato messaggio INPS, che:

 - l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza era attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020;
 - i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020;
 - i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020. In tal caso, i datori di lavoro devono acquisire e conservare presso la propria sede le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in merito alla residenza o domicilio all’interno dei Comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020.

 

Ricordiamo che il periodo massimo richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” è di 13 settimane e che non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Inoltre, il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale in parola non è conteggiato ai fini delle durate massime complessive (i 30 mesi nel quinquennio mobile; le 52 settimane nell’arco del biennio mobile; un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile).

Infine, non deve essere valutato il requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

Per tale richiesta, i datori di lavoro sono in ogni caso dispensati dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

Per quanto riguarda l’istruttoria delle domande, la stessa è semplificata rispetto a quella ordinaria, tenuto conto del carattere eccezionale della nuova causale e delle esigenze di celerità sottese alle prestazioni.

Tale valutazione, infatti, non implica la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento. Nello specifico, la sussistenza di tale ultimo requisito è insita nella peculiarità dell’evento, che risulta, qualificabile come “oggettivamente non evitabile”, mentre la valutazione in ordine alla ripresa della normale attività lavorativa non appare necessaria ai fini dell’integrabilità della causale, in quanto non ricade nell’ambito della possibile prevedibilità da parte dell’imprenditore.

L’INPS verificherà l’effettiva localizzazione, all’interno dei Comuni individuati dall’allegato 1 del D.P.C.M. citato, delle unità produttive/plessi organizzativi indicati in domanda, nonché, nel solo caso in cui dette unità produttive/plessi organizzativi siano al di fuori della c.d. “zona rossa”, la residenza/domicilio dei lavoratori interessati dall’intervento di integrazione salariale. 

Si richiama infine, l’articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”.

 

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Per le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, è prevista la possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario indicando la causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020” .

In tali casi, le aziende che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19, come individuate nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, possono richiedere l’integrazione salariale ordinaria, seguendo le modalità previste per la presentazione delle istanze con causale “COVID – 19 d. l. n. 9/2020 ”.

La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto.

Il decreto ministeriale che dispone l’interruzione degli effetti del trattamento di integrazione salariale straordinario è inserito nella procedura Sistema Unico, secondo le ordinarie modalità, ed è propedeutico al rilascio dell’autorizzazione al trattamento di integrazione salariale ordinario.

In ogni caso il predetto trattamento non può essere concesso per un periodo superiore a tre mesi.

 

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Come di consueto, ci riserviamo di comunicare tempestivamente ulteriori indicazioni di carattere governativo e/o amministrativo riguardanti la tematica in parola, anche in vista dell’imminente pubblicazione del decreto che detterà ulteriori disposizioni in favore dell’intero territorio nazionale.

Gli uffici restano a disposizione per qualunque necessità.

 

 

 

 


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