D.L n. 9/2020 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni in materia di lavoro e di previdenza
Con il decreto legge in oggetto il Governo ha disposto le prime misure di sostegno per imprese e lavoratori colpiti dall’emergenza epidemiologica in atto.
Importante | Suggerimento n. 120/24 del 3 marzo 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 - entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione - che ha previsto un’ampia serie di misure per contenere gli effetti negativi che l’epidemia originata dal COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale.
Nel riservarci di comunicare tempestivamente le norme di carattere amministrativo che dovranno essere emanate per l’attuazione e/o l’applicazione dei vari interventi previsti, ed in particolare le istruzioni INPS per l’applicazione delle norme speciali sulla cassa integrazione ordinaria, provvediamo a sintetizzare di seguito le principali misure approvate dal Governo di interesse per il settore edile.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
Nei comuni individuati nell’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° marzo 2020 (c.d. “Zona rossa” - Per la Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Per il Veneto: Vò) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020.
Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati a far data dal 1° maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Norme speciali in materia di integrazioni salariali
Il D.L. n. 9/2020 ha introdotto la possibilità di accedere all’integrazione salariale ordinaria, per un massimo di tredici settimane, da parte dei datori di lavoro che sospendano o riducano l’attività lavorativa per unità produttive site nei comuni della “Zona rossa”, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.
Il periodo di integrazione salariale così richiesto non può avere decorrenza anteriore al 23 febbraio 2020 e deve riguardare lavoratori che a tale data erano già alle dipendenze dell’impresa richiedente.
La relativa domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività.
Il decreto prevede inoltre che: | |
- | per tale richiesta, i datori di lavoro sono in ogni caso dispensati dall’obbligo di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; |
- | il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale in parola non è conteggiato ai fini delle durate massime complessive (i 30 mesi nel quinquennio mobile; le 52 settimane nell’arco del biennio mobile; un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile) e non è soggetto al rispetto dei termini del procedimento (domanda da presentare entro i 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro). |
Evidenziamo inoltre che il provvedimento prevede che le imprese della “Zona rossa” che abbiano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario - previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti del trattamento straordinario - possano presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria ai sensi delle disposizioni sopra riportate, per un periodo in ogni caso non superiore a tre mesi.
La cassa integrazione ordinaria prevista per le ipotesi sopra indicate è comunque soggetta ad un limite massimo di spesa.
Indennità per i lavoratori autonomi
In favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari d’impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, ovvero alla gestione separata INPS, che svolgevano la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni rientranti nella “Zona rossa” o risultino ivi residenti o domiciliati alla medesima data, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito.
Il trattamento è concesso con decreto della Regione interessata.