Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per COVID-19 - Ulteriori cinque settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 - Anticipazione del pagamento diretto - Prime indicazioni operative
L’INPS ha reso note le prime indicazioni operative per la fruizione delle ulteriori 5 settimane di cassa integrazione ordinaria ed in deroga con causale COVID-19 ed ha illustrato la nuova disciplina dell’anticipo sul pagamento diretto delle anzidette prestazioni.
Suggerimento n. 505/100 del 23 giugno 2020
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 422, 441, 443 e 456/2020, per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 2489/2020, ha fornito una sintesi delle principali novità, introdotte dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) in materia di trattamenti a sostegno del reddito introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed ha indicato le prime istruzioni operative per la presentazione delle istanze.
Evidenziamo in premessa che il citato messaggio INPS fa riferimento esclusivamente alle disposizioni previste per la generalità del territorio nazionale, senza tener conto delle norme speciali sulla cassa integrazione ordinaria per la c.d. “zona Rossa” né della normativa della Regione Lombardia per quanto attiene alla cassa integrazione in deroga.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
Il decreto legge n. 34/2020 ha esteso il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, la disposizione normativa prevede la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale.
Come noto, questa tranche aggiuntiva di cinque settimane è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.
In particolare, qualora le pregresse nove settimane non siano state fruite per intero, è possibile chiedere di completarne la fruizione o, nel caso in cui l’autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, è possibile presentare una nuova istanza per la concessione di quelle residue, fino a concorrenza del numero massimo di nove.
Per favorire un più snello e rapido iter per la predisposizione e l’invio delle istanze, è ammessa la possibilità di accedere al trattamento di integrazione, comunque fino ad un massimo di quattordici settimane effettive, attraverso l’invio di un’unica domanda.
Ricordiamo che in tutti i casi in cui si intenda presentare richiesta di cassa integrazione ordinaria per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, all’istanza deve essere allegato un file excel compilato secondo le istruzioni contenute nel messaggio INPS n. 2101/2020 (v. nostro Suggerimento n. 441/2020).
L’INPS evidenzia che il file excel, per essere correttamente allegato alla domanda, deve essere convertito in formato “.pdf”.
Le istanze relative alle richieste dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria per un massimo di quattordici settimane complessive nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 possono già essere inviate dai datori di lavoro e lavorate dalle Strutture territoriali.
Il decreto legge n. 52/2020, entrato in vigore il 17 giugno u.s., ha ulteriormente modificato il quadro normativo inerente i trattamenti di integrazione salariale cui i datori di lavoro possono accedere in relazione alla situazione emergenziale.
In particolare, tale decreto ha previsto che le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possano richiederne ulteriori quattro anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, con una successiva e distinta domanda.
La durata massima dei trattamenti salariali con causale COVID-19, cumulativamente riconosciuti, non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE CON PAGAMENTO A CONGUAGLIO
Anche la disciplina relativa ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale è stata oggetto di modifiche ad opera, prima, del decreto legge n. 34/2020 e successivamente del decreto legge n. 52/2020.
Al momento vale quanto previsto dal decreto legge n. 52/2020, che ha stabilito che le istanze finalizzate alla richiesta di integrazione salariale debbano essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, il medesimo decreto stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, i suddetti termini sono spostati, sempre a pena di decadenza:
- al 17 luglio 2020, per le istanze di cassa integrazione guadagni ordinaria con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel mese di maggio, il cui termine di invio sarebbe fissato al 30 giugno p.v.;
- al 15 luglio 2020, per le istanze di cassa integrazione guadagni ordinaria con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020.
I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare una nuova domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
PAGAMENTO DIRETTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE ED IN DEROGA
L’articolo 22-quater del decreto legge n. 18/2020, introdotto dal decreto legge n. 34/2020 e ulteriormente modificato dal decreto legge n. 52/2020, è intervenuto sulla disciplina del pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto, stabilendo che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.
La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali vale, quale termine di invio delle istanze, la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Solo in fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione con intervento della cassa integrazione ordinaria a pagamento diretto o della cassa integrazione in deroga ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020. |
La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione salariale che si intende chiedere.
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’INPS all’interno delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione specificate per ogni singolo lavoratore.
Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale.
Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione.
L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel protocollo.
In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.
A regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO e CIGD già autorizzate dall’INPS.
Il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello.
Decorsi inutilmente gli anzidetti termini entro i quali l’impresa è tenuta all’invio del modello SR41 debitamente compilato, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari, l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo.
L’Istituto procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate in eccesso ai lavoratori a titolo di anticipo.