INPS - Semplificazione degli adempimenti per la compilazione delle istanze CIGO COVID-19 - Dichiarazione delle giornate di integrazione salariale effettivamente fruite
L’INPS ha illustrato le recenti semplificazioni introdotte in materia di adempimenti operativi per la compilazione e la trasmissione delle istanze di cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “COVID-19”.
Suggerimento n. 441/87 del 28 maggio 2020
L’Istituto, con messaggio n. 2101/2020, ha comunicato di aver introdotto alcune importanti novità per favorire un più snello e rapido invio delle domande di integrazione salariale richieste con causale “COVID-19”.
Anzitutto, la funzione “Copia domanda CIGO”, già esistente nella procedura “UNICIGO”, è stata aggiornata ed implementata per favorire un più rapido invio di nuove domande basandosi sulle precedenti già inviate.
In caso di richiesta di proroga di una precedente domanda con causale “COVID-19”, dopo aver copiato la domanda originaria utilizzando la predetta funzione “Copia domanda”, sarà sufficiente variare il periodo richiesto e, di conseguenza, i dati di cui al quadro “G” ed eventualmente i lavoratori beneficiari, se differiscono rispetto a quanto riportato nella prima istanza.
Gli unici elementi che non è possibile copiare sono il ticket, in quanto per ogni domanda deve esserne comunque creato uno nuovo, e gli allegati, che tuttavia per le causali “COVID-19” non sono obbligatori, fatto salvo quanto di seguito specificato in merito al file excel per il recupero delle settimane eventualmente non ancora fruite.
Per quanto riguarda i quadri “I” (Dati sui lavoratori addetti allo stabilimento/cantiere per mansione) e “L” (Dati su assunzioni, licenziamenti e dimissioni) non sono più obbligatori a seguito delle evoluzioni normative e amministrative intervenute, mentre per le specifiche causali “COVID-19” vi sono ulteriori semplificazioni, che consistono nella non compilazione dei quadri “D” (Dati ripresa attività), che risulta già precompilato, ed “N” (Dati sulle comunicazioni alle rappresentanze sindacali), nonché nell’eliminazione dell’obbligo di allegazione della relazione tecnica o altra documentazione a supporto della stessa.
L’INPS evidenzia, inoltre, che il quadro “H” è obbligatorio solo per gli eventi meteo e quindi non deve essere compilato nelle domande con causali “COVID-19”.
Risulta, pertanto, che, ai fini della presentazione dell’istanza, devono essere compilati esclusivamente i quadri “A” – “B” – “C” – “E” – “G”, ma, utilizzando la funzione “Copia domanda” sopra descritta, gli stessi vengono riprodotti in automatico dalla precedente domanda e quindi, salva la necessità di dover apportare delle modifiche, non devono essere nuovamente ritrascritti. Anche la lista dei beneficiari è riprodotta in automatico e, se non è variata, non deve essere nuovamente compilata.
Per le istruzioni operative di dettaglio rimandiamo all’Allegato n. 1 del messaggio dell’INPS sopra citato, che per comodità delle imprese provvediamo ad allegare al presente Suggerimento.
L’INPS, inoltre, ha introdotto un’ulteriore semplificazione per comunicare all’Istituto le giornate di CIGO fruite sulle autorizzazioni con causali “COVID-19”.
A tal fine, l’Istituto ha predisposto un file excel semplificato rispetto a quello normalmente in uso per dichiarare il fruito CIGO, che potrà essere allegato dalle aziende alle domande di proroga con causale “COVID-19” (v. Allegato n. 2 al presente Suggerimento)
La dichiarazione del fruito, in tal caso, non riguarderà tutte le CIGO pregresse ma unicamente le autorizzazioni con causali “COVID-19”.
In concreto, a consuntivo della CIGO richiesta, l’azienda potrà calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale siano stati effettivamente fruiti e quanti ancora possano essere richiesti. In particolare, per risalire al numero di settimane residue ancora da godere, occorrerà dividere la somma del numero dei giorni non utilizzati per 5 o 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda.
Le settimane residue che risulteranno a seguito di tale conteggio potranno essere richieste attraverso una nuova domanda.
Da notare che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.
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Da ultimo, segnaliamo che l’INPS, con messaggio n. 2183/2020, ha chiarito che il termine fissato al 31 maggio p.v. per l’invio della domanda di cassa integrazione COVID-19 riguarda esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale 23 febbraio - 30 aprile 2020.
In tutti gli altri casi, si dovranno attendere le istruzioni che l’Istituto si è riservato di fornire a breve.