INPS - Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - Cassa integrazione guadagni ordinaria speciale per COVID-19 - Prime istruzioni

L’Istituto ha fornito una prima sintetica informativa in merito all’applicazione delle disposizioni del D.L. in oggetto relative alla CIGO speciale per COVID-19, che consente comunque di procedere con le richieste

Suggerimento n. 198/40 del 23 marzo 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 182 e n. 190/2020, per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 1287/2020, ha emanato prime istruzioni per la richiesta della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria speciale relativa alle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito evidenziamo gli aspetti di maggior interesse per le imprese, rimandando alla lettura del messaggio per eventuali approfondimenti e riservandoci di comunicare tempestivamente le annunciate ulteriori istruzioni operative e procedurali.

 

Beneficiari

Possono fruire della CIGO speciale per COVID-19 gli operai, gli impiegati, i quadri e gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.

 

Domanda

 a) Le modalità di presentazione sono quelle ordinarie per la richiesta di CIGO.
 b) Il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di nove settimane, anche non continuative, a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 di agosto 2020.
 c) La causale da indicare è “COVID-19 nazionale”. Risulta che le domande con tale causale possano già essere inviate telematicamente.
 d) Le imprese che hanno già presentato una domanda CIGO con altra causale (ad esempio, per mancanza di commesse) possono richiedere comunque la CIGO con causale “COVID-19 nazionale” anche per periodi già autorizzati ed aggiungere una nota alla domanda per chiedere di annullare le precedenti domande/autorizzazioni, relativamente ai periodi coincidenti.
 e) Le imprese con molteplici Unità Produttive possono effettuare le domande associandole alla sola Sede Operativa (Unità Produttiva UP0).
 f) Alla domanda non deve essere allegata alcuna relazione tecnica. Peraltro, fino all’implementazione della procedura informatica, dovrà essere allegato un “documento fittizio” nella sezione “allegati”. Ricordiamo che all’istanza telematica andrà comunque allegata la copia della carta d’identità del legale rappresentante e l’elenco dei beneficiari.
  Inoltre, le imprese non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori.
 g) Nella domanda non va riportata l’indicazione relativa all’effettuazione della comunicazione alle Organizzazioni sindacali, essendo sufficiente riportare nel quadro “N” della domanda la dicitura “DISPENSA ART. 19 COMMA 2 DL 18/2020”.
 h) La domanda può essere inoltrata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Peraltro, ricordiamo che le prestazioni a sostegno del reddito introdotte dal decreto legge n. 18/2020 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari ad 1.347,2 milioni di euro e che, una volta raggiunto, anche in via prospettica, tale limite, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande. Per tale motivo, invitiamo le imprese a procedere tempestivamente con la presentazione della domanda.

 

Disposizioni derogatorie alla disciplina della CIGO

Il decreto legge n. 18/2020 prevede numerose semplificazioni rispetto alla disciplina ordinaria della CIGO.

In particolare, ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 182/2020 sopra citato):

 a) non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
 b) Il periodo di sospensione/riduzione di orario di lavoro non è conteggiato ai fini delle durate massime complessive (i 30 mesi nel quinquennio mobile; le 52 settimane nell’arco del biennio mobile; 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile).
 c) Non deve essere valutato il requisito, riferito al singolo lavoratore, dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.
 d) I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste di CIGO o di CIGS.
 e) Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della CIGO mediante anticipo da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio su Uniemens,è prevista la possibilità di richiedere il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. In tale caso, l’impresa non sarà tenuta ad anticipare il trattamento di integrazione salariale al lavoratore.

Da ultimo, ricordiamo che per le imprese della c.d. “zona rossa” valgono le disposizioni in tema di CIGO speciale introdotte dagli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020 (v. nostro Suggerimento n. 159/2020).

 

 


Referenti

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