Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 - Cassa integrazione guadagni ordinaria speciale per COVID - 19

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge c.d. “Cura Italia”, che detta, tra l’altro, misure speciali in tema di ammortizzatori sociali, valide per tutto il territorio nazionale, per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Importante | Suggerimento n. 182/36 del 18 marzo 2020


È stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020, il decreto legge n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID - 19”.

Di seguito, riportiamo le prime disposizioni contenute nel citato decreto legge, all’articolo 19, in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria, applicabili su tutto il territorio nazionale, in attesa di ricevere le comunicazioni ufficiali da parte dell’INPS, che dovrà illustrare nel dettaglio le modalità operative per l’accesso al trattamento di integrazione salariale in parola.

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria con causale “emergenza COVID - 19”.

La concessione del trattamento è ammessa per un massimo di 9 settimane per le sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa intervenute successivamente al 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.

I lavoratori interessati al trattamento di integrazione salariale ordinaria devono risultare dipendenti dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Le istanze di integrazione salariale ordinaria aventi causale “COVID – 19” devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

A tal proposito, evidenziamo, tuttavia, che le prestazioni a sostegno del reddito introdotte dal decreto legge n. 18/2020 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari ad 1.347,2 milioni di euro e che, una volta raggiunto, anche in via prospettica, tale limite, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Per tale motivo, invitiamo le imprese a contattarci ed a monitorare tutti gli ulteriori aggiornamenti che pubblicheremo, al fine di procedere tempestivamente con la presentazione della domanda, non appena saranno rese note le istruzioni dell’INPS anche con riferimento all’attivazione della specifica causale di richiesta “Emergenza COVID - 19”.

Limitatamente al periodo di integrazione salariale richiedibile per la causale “Emergenza COVID-19” non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

Inoltre, tale periodo non è conteggiato ai fini delle durate massime complessive (i 30 mesi nel quinquennio mobile; le 52 settimane nell’arco del biennio mobile; un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile).

Infine, non deve essere valutato il requisito, riferito al singolo lavoratore, dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro.

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L’articolo 20 del decreto legge in esame dispone che le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale alle condizioni sopra esposte per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

Tale prestazione di sostegno al reddito è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. Anche in tal caso, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica tale limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

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Ferma restando la necessità di ricevere ulteriori chiarimenti da parte di Ance e dell’INPS in merito alle novità normative in parola e, quindi, riservandoci ulteriori aggiornamenti, rimaniamo a disposizione per qualunque necessità.


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