INPS - Decreto Legge 17 marzo 2020 N. 18 - Cassa integrazione guadagni ordinaria speciale per COVID-19 nazionale - Circolare illustrativa
L’Istituto ha emanato l’attesa circolare con le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione delle disposizioni del D.L. in oggetto relative alla CIGO speciale per COVID-19.
Suggerimento n. 226/47 del 31 marzo 2020
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 182 e n. 198/2020, per comunicare che l’INPS, con la circolare 28 marzo 2020, n. 47, ha emanato le istruzioni operative e procedurali per la richiesta della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria speciale relativa alle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardanti l’intero territorio nazionale.
Ricordiamo che per le imprese della c.d. “zona rossa” valgono le disposizioni in tema di CIGO speciale introdotte dagli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020 (v. nostro Suggerimento n. 159/2020), integrate da quanto previsto dalla circolare n. 47/2020 anzidetta.
Di seguito provvediamo a fornire un’illustrazione della disciplina complessiva in tema di CIGO speciale per COVID-19 nazionale, che riprende ed aggiorna quanto anticipato con il nostro Suggerimento n. 198/2020.
BENEFICIARI
Possono fruire della CIGO speciale per COVID-19 gli operai, gli impiegati, i quadri e gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti alla data del 23 febbraio 2020.
Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile e nei casi di lavoratore che sia passato alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
DOMANDA
a) | Le modalità di presentazione sono quelle ordinarie per la richiesta di CIGO. |
b) | Il periodo integrabile è riconosciuto nel limite massimo di nove settimane, anche non continuative, a decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il 31 agosto 2020. |
c) | La causale da indicare è “COVID-19 nazionale”. |
d) | Le imprese che hanno già presentato una domanda CIGO con altra causale (ad esempio, per mancanza di commesse) possono richiedere comunque la CIGO con causale “COVID-19 nazionale” anche per periodi già autorizzati o oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In tal caso, può essere opportuno aggiungere una nota alla domanda per chiedere di annullare le precedenti domande/autorizzazioni, relativamente ai periodi coincidenti; in mancanza, dovrebbe provvedere direttamente l’INPS d’ufficio. |
e) | Alla domanda non deve essere allegata alcuna relazione tecnica. Peraltro, fino all’implementazione della procedura informatica, dovrà essere allegato un “documento fittizio” nella sezione “allegati”. Ricordiamo che all’istanza telematica andrà comunque allegata la copia della carta d’identità del legale rappresentante e l’elenco dei beneficiari. |
f) | Nella domanda non va riportata l’indicazione relativa all’effettuazione della comunicazione alle Organizzazioni sindacali, essendo sufficiente riportare nel quadro “N” della domanda la dicitura “DISPENSA ART. 19 COMMA 2 DL 18/2020”. Se sono rispettati gli altri requisiti, la CIGO verrà autorizzata a prescindere dalla comunicazione alle OO.SS., dall’eventuale espletamento della consultazione sindacale e dell’esame congiunto e di qualsiasi accordo in merito. |
g) | La domanda può essere inoltrata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Nella circolare n. 47/2020 sono previste particolari disposizioni in merito alla decorrenza di tale termine. Peraltro, ricordiamo che le prestazioni a sostegno del reddito introdotte dal decreto legge n. 18/2020 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari ad 1.347,2 milioni di euro e che, una volta raggiunto, anche in via prospettica, tale limite, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande. Per tale motivo, invitiamo le imprese a procedere tempestivamente con la presentazione della domanda. |
h) | L’esistenza di eventuali ferie pregresse non è ostativa all’autorizzazione della domanda di CIGO. |
L’INPS, come già in relazione alla CIGO speciale per la “zona rossa”, richiama anche per la CIGO speciale per COVID-19 nazionale la norma secondo la quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista” (articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 148/2015).
Invece, a differenza di quanto previsto per la ”zona rossa” (v. nostro Suggerimento n. 181/2020), l’Istituto evidenzia che, per il trattamento CIGO per COVID-19 nazionale, qualora il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione di spettanza del lavoratore, si applicherà la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 3, del D.Lgs n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza per il conguaglio della CIGO autorizzata).
DISPOSIZIONI DEROGATORIE ALLA DISCIPLINA DELLA CIGO
Il decreto legge n. 18/2020 prevede numerose semplificazioni rispetto alla disciplina ordinaria della CIGO.
In particolare, ricordiamo che:
a) | non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. In proposito, l’INPS precisa che il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale speciale concesso ai sensi del D.L. n. 18/2020 non rileva neanche ai fini dell’aumento della misura del contributo addizionale prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015 (9%, 12% o 15%, a seconda del numero di settimane di CIGO/CIGS richieste nel quinquennio mobile) eventualmente dovuto dal datore di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria sospesa ai sensi del D.L. n. 18/2020; |
b) | il periodo di sospensione/riduzione di orario di lavoro non è conteggiato ai fini delle durate massime complessive (i 30 mesi nel quinquennio mobile; le 52 settimane nell’arco del biennio mobile; 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile). Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti anzidetti; |
c) | non deve essere valutato il requisito, riferito al singolo lavoratore, dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro; |
d) | i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste di CIGO o di CIGS; |
e) | oltre all’ordinaria modalità di erogazione della CIGO mediante anticipo da parte del datore di lavoro e successivo conguaglio su Uniemens, è prevista la possibilità di richiedere il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. In tale caso, l’impresa non sarà tenuta ad anticipare il trattamento di integrazione salariale al lavoratore. |
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMPRESE DELLA C.D. “ZONA ROSSA”
Ad integrazione di quanto precedentemente disposto in merito alla CIGO speciale per le imprese della c.d. “zona rossa” (v. nostro Suggerimento n. 159/2020), che resta tuttora valido, l’Istituto ha altresì previsto quanto segue.
Per le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, il trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi del decreto in oggetto, con causale “COVID-19 nazionale”, eventualmente richiesto, si aggiunge ai trattamenti richiesti, ai sensi dell’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020”.
Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria speciale per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale”. Se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.
CIGO SPECIALE PER COVID-19 NAZIONALE PER LE AZIENDE CHE HANNO IN CORSO UN TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE STRAORDINARIO
In analogia a quanto previsto dal D.L. 9/2020 per le imprese della “zona rossa” (v. nostro Suggerimento n. 159/2020), anche il D.L. in oggetto dispone che le imprese che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario e devono sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale alle condizioni sopra esposte per un periodo non superiore a nove settimane (v. nostro Suggerimento n. 182/2020).
In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, appositamente prevista in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente il limite di spesa per tale tipologia di intervento.
La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.
Le aziende interessate al cambio di ammortizzatore sociale sono tenute ad inoltrare istanza nel canale di comunicazione attivo nella piattaforma CIGS online del Ministero del lavoro che, con decreto direttoriale, disporrà:
- la sospensione del trattamento CIGS in corso, considerando tale quello perfezionato o attivato dopo la data del 23 febbraio 2020 e fino alla data di emanazione della circolare INPS n. 47/2020, indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”;
- la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.
Al termine della CIGO, l’azienda potrà chiedere all’INPS, tramite l’invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.
Tale prestazione di sostegno al reddito è riconosciuta nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. Anche in tal caso, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica tale limite di spesa, l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.
ERRONEA INDICAZIONE DELLA CAUSALE NELLA DOMANDA DI CIGO SPECIALE
L’Istituto ha previsto che le domande di cassa integrazione ordinaria presentate erroneamente con causale “Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020” da aziende non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge n. 9/2020 sono convertite d’ufficio, con elaborazione centrale, in domande con causale “COVID-19 nazionale”, purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.