INPS - Sospensione dei termini di versamento dei contributi ai sensi dei decreti legge n. 9, n. 18 e n. 23/2020 - Prime indicazioni

L’Istituto ha emanato una circolare con prime indicazioni in merito alle diverse tipologie di sospensione dei versamenti contributivi introdotte dai decreti in oggetto.

Suggerimento n. 459/92 del 5 giugno 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 416/2020 ed al relativo allegato, per comunicare che, dopo l’INAIL, anche l’INPS, con circolare n. 64/2020, ha fornito alcune indicazioni circa le modifiche alla sospensione dei termini prevista dai decreti legge in oggetto a seguito della pandemia da COVID-19.

Peraltro, a differenza dell’INAIL, nella circolare anzidetta non sono riportate le istruzioni per l’effettuazione dei versamenti, in unica soluzione o mediante rateazione, che l’INPS si è riservato di rendere note con successiva apposita comunicazione.

Nel rimandare alla circolare INPS n. 64/2020, nonché al sopra citato Suggerimento n. 416/2020 (e alle  precedenti nostre comunicazioni in materia) ed alla relativa scheda di sintesi ad esso allegata per quanto concerne i periodi di sospensione dei termini di versamento ed i soggetti aventi diritto alle sospensioni medesime, evidenziamo di seguito alcune precisazioni specifiche fornite dall’Istituto in tema di sospensione dei termini per l’attività degli Agenti della Riscossione e per la notifica degli avvisi di addebito, nonché di sospensione della prescrizione dei contributi.

 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente della Riscossione e della formazione degli Avvisi di addebito (articolo 68 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, come modificato dall’articolo 154 del D.L. n. 34/2020)

Come noto, sono sospesi - per tutti i datori di lavoro - i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da Avvisi di addebito.

In proposito, l’INPS evidenzia che l’articolo 154, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020 stabilisce che, per i piani di dilazione in essere con l’Agente della Riscossione all’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi per le richieste di dilazione presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti della decadenza dalla rateazione si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché di cinque.

Inoltre, pur restando sospesa fino alla data del 31 agosto 2020 l’emissione degli avvisi di addebito per il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, per favorire eventuali richieste di regolarizzazione che i contribuenti intendano avviare nel periodo interessato dalla sospensione è prevista la possibilità di procedere comunque al trasferimento dei crediti contributivi all’Agente della Riscossione da parte delle Sedi territoriali dell’Istituto.

Restano altresì sospese fino alla data del 31 agosto 2020 le attività di notifica delle diffide per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983 convertito in L. n. 638/1983 e s.m.i.).

 

Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020)

La norma in oggetto dispone che i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (cinque anni) siano sospesi per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprendano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione; inoltre, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso sia differito alla fine del periodo anzidetto.

Pertanto, il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.

Resta inteso che il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina l’inizio del decorso di un nuovo termine di prescrizione.

Se l’atto interruttivo è stato compiuto antecedentemente al 23 febbraio 2020, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica dell’atto interruttivo e per esso opererà, per effetto della sospensione, l’allungamento pari a 129 giorni; se, invece, l’atto interruttivo è compiuto successivamente al 23 febbraio 2020, il termine di prescrizione quinquennale avrà decorrenza dal 1° luglio 2020 qualora sia notificato durante il periodo di sospensione oppure dalla data di notifica dell’atto medesimo se successiva al 1° luglio 2020.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2943 del codice civile, ha efficacia interruttiva ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, sia esso stragiudiziale o giudiziale.

Per quanto riguarda gli atti interruttivi posti in essere dall’INPS e ritenuti idonei ai fini dell’interruzione della prescrizione, viene precisato che tra questi rientra qualunque concreta attività di indagine o attività ispettiva compiuta dall’Istituto in qualità di titolare della contribuzione omessa. Al contrario, non sono idonei a determinare l'interruzione del termine di prescrizione atti d'iniziativa assunti da soggetti diversi, tra i quali si annoverano i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva. Ricorrendo tale fattispecie, l'omissione contributiva dovrà essere notificata dall’INPS al contribuente, riportando nell'atto di diffida il riferimento all'atto di accertamento posto a base della richiesta.

 


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