INPS - Decreto legge 14 agosto 2020, N. 104 (C.D. “Decreto Agosto”) - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19

L’INPS ha illustrato le novità introdotte dal decreto legge n. 104/2020 in materia di integrazione salariale ordinaria ed in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Suggerimento n. 742/151 del 5 ottobre 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 627 e 630/2020, per comunicare che l’INPS, con circolare n. 115/2020, ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto legge n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), entrato in vigore il 15 agosto u.s., ed ha fornito le istruzioni per la corretta presentazione delle relative domande.

In attesa dell’imminente conversione in legge del citato decreto, che potrebbe apportare ulteriori modifiche all’attuale disciplina, di seguito provvediamo a fornire la sintesi delle disposizioni oggi in vigore.

Come noto, l’articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria o in deroga, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 e che si concludono entro il 31 dicembre 2020, per una durata massima di 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa.

L’Istituto ricorda che i periodi di integrazione salariale già richiesti ed autorizzati ai sensi dei precedenti decreti legge n. 18/2020 e n. 34/2020, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono computati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto legge n. 104/2020.

Tali 9 settimane sono incrementate di ulteriori 9 settimane, da utilizzare nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive e l’accesso a tale periodo può avvenire a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 luglio 2020.

Pertanto, sarà quindi possibile accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al decreto legge n. 104/2020 anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19.

L’INPS evidenzia, peraltro, che l’accesso alle ulteriori 9 settimane è possibile esclusivamente qualora siano già state autorizzate le precedenti 9 settimane, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo.

In particolare, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all’ulteriore periodo di 9 settimane, ma non potranno richiedere anche l’eventuale completamento delle prime 9 settimane, qualora le stesse non fossero state effettivamente fruite per intero.

Le disposizioni in parola trovano applicazione esclusivamente ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020, data a decorrere dalla quale si applicano le nuove misure.

Resta confermato che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale in parola non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive (i 30 mesi nel quinquennio mobile; le 52 settimane nell’arco del biennio mobile; un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile) e non è richiesto il requisito dei 90 giorni di anzianità in capo ai lavoratori destinatari.

 

Prima tranche di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 104/2020

Per le istanze inerenti alle prime 9 settimane, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” e saranno esentati dalla predisposizione della relazione tecnica.

L’Istituto fornisce un importante chiarimento per il caso in cui, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 104/2020, fossero già stati esauriti i trattamenti spettanti in relazione alla pregressa normativa e fosse stato richiesto l’intervento di integrazione salariale ai sensi della disciplina ordinaria, di cui al decreto legislativo n. 148/2015.

In tale ipotesi, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall’Istituto o per le quali l’azienda non abbia provveduto all’esposizione del codice evento su Uniemens, potranno essere convertite in periodi con causale “COVID-19 nazionale”, su espressa richiesta dei datori di lavoro.

A tal fine, le aziende dovranno inviare un’apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui si richiede la conversione della causale.

 

Seconda tranche di 9 settimane di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, decreto-legge n. 104/2020

La seconda tranche di 9 settimane, la cui fruizione deve pure concludersi entro il 31 dicembre 2020, può essere richiesta esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso (indipendentemente, come sopra evidenziato, dalla sua effettiva e totale fruizione).

Per richiedere l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale ordinaria o in deroga, i datori di lavoro dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”.

Come noto (v. nostro Suggerimento n. 627/2020), per tale tranche è previsto il versamento di un contributo addizionale, determinato come segue:

  1. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019;
  2. 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 

Nessun contributo addizionale è dovuto dai datori di lavoro che abbiano avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019, ovvero che abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Il datore di lavoro dovrà rendere l’apposita dichiarazione di responsabilità, contenuta all’interno dell’istanza di accesso al trattamento di integrazione salariale, con la quale autocertifichi la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato, secondo i criteri dettati dall'Agenzia delle Entrate.

Con messaggio n. 3525/2020, cui rimandiamo, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’invio della domanda (v. anche il nostro Suggerimento n. 630/2020 sopra citato).

 

Versamento del contributo addizionale e compilazione flussi Uniemens

Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale anticipando i trattamenti di integrazione salariale e che sono soggette al contributo addizionale dovranno provvedere al relativo versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione emanato dall’Istituto.

Nello specifico, nell’ambito del flusso Uniemens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche quello riferito ai periodi di integrazione salariale relativi a periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.

A partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati.

Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina il periodo di integrazione salariale o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione.

Le imprese autorizzate al pagamento diretto dell’integrazione salariale riceveranno dall’INPS apposita comunicazione concernente l’importo dovuto a titolo di contributo addizionale e le relative codifiche da esporre sull’F24.

Il pagamento dell’importo richiesto dovrà avvenire, mediante il suddetto modello F24, nel termine di 30 giorni dall’ avvenuta notifica all’azienda.

L’Istituto precisa che il periodo di integrazione salariale relativo alla seconda tranche di 9 settimane non rileva ai fini della determinazione della misura dell’aliquota contributiva, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 che prevede l’incremento del contributo addizionale proporzionalmente all’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariali da parte dell’impresa nell’arco del quinquennio mobile.

 

Informativa sindacale

Resta confermato l’adempimento a carico delle imprese di procedere con l’invio preventivo dell’informativa alle Organizzazioni sindacali alla quale può eventualmente seguire, nei tre giorni successivi a quello della comunicazione, la consultazione e l’esame congiunto, che possono essere svolti anche in via telematica.

A tal fine, gli uffici dell’Associazione hanno già predisposto i fac-simili di informativa sindacale da utilizzare in caso di richiesta, aggiornati alla disciplina di cui al decreto legge n. 104/2020.

 

Termini di trasmissione delle domande e dei dati per il pagamento diretto

A regime, l’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 104/2020 stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di CIGO, sia a conguaglio che a pagamento diretto senza l’anticipazione, e CIGD devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

L’INPS, su segnalazione del Ministero del lavoro, ha comunicato lo slittamento al 31 ottobre 2020 del termine del 30 settembre 2020, inizialmente previsto dal decreto legge in parola, precisando che tale ultimo termine deve intendersi sospeso e che le domande presentate entro il mese di settembre saranno definite dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 104/2020.

Secondo l’articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 104/2020, i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo, tramite il modello “SR41 semplificato” che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° agosto e il 31 agosto 2020, sono differiti al 30 settembre 2020.

Anche per questo caso, l’INPS ha comunicato che vale lo slittamento del predetto termine al 31 ottobre 2020.

L’articolo 1 del decreto legge n. 104/2020 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Al riguardo, si rammenta che la presentazione delle domande di CIGO e di CIG in deroga a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40% deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto autorizza le richieste di anticipazione e dispone il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse. Successivamente, il datore di lavoro deve inviare all’INPS, tramite il modello “SR41 semplificato”, tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale entro i termini di legge.

 

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

ll decreto legge n. 104/2020 non ha modificato la disciplina prevista per la richiesta dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Premesso che la domanda di CIGD deve essere inviata esclusivamente all’INPS e che non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, ricordiamo che solo le aziende che occupano fino a cinque dipendenti sono escluse dall’obbligo dell’accordo sindacale, che, laddove obbligatorio, dovrà essere trasmesso all’INPS unitamente all’istanza.

I datori di lavoro che richiedono il trattamento di cassa integrazione in deroga per periodi successivi al 13 luglio 2020 possono trasmettere domanda all’Istituto, anche qualora non abbiano completato i periodi di competenza regionale.

 


Referenti

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