INPS - Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga - Prime indicazioni

L’INPS ha fornito prime informazioni sulle novità in materia di integrazione salariale ordinaria ed in deroga introdotte dal decreto legge n. 104/2020.

Suggerimento n. 630/130 del 25 agosto 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 627/2020, per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 3131/2020, ha fornito le prime indicazioni in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), entrato in vigore il 15 agosto u.s..

Fermo restando quanto già da noi anticipato nel sopra citato Suggerimento n. 627/2020 ed in attesa della pubblicazione delle circolari INPS che illustreranno la disciplina di dettaglio introdotta dal D.L. n. 104/2020, evidenziamo le prime precisazioni fornite dall’Istituto.

 

Presentazione della domanda di CIGO o CIGD

  • Premesso che i periodi di integrazione salariale per COVID-19 richiesti ed autorizzati ai sensi del D.L. n. 18/2020, collocati, anche in parte, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono computati nelle prime 9 settimane della CIGO o CIGD concesse ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020, per le richieste inerenti tale prima tranche, o il minor periodo che risulta scomputando i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale”.
  • Per la richiesta delle ulteriori nove settimane, che potranno essere fruite dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, si dovranno attendere le specifiche istruzioni operative, che l’INPS si è riservato di fornire con un successivo messaggio.
  • L’Istituto precisa che, per l’accesso a ciascuna delle due tranches di cassa integrazione (9 settimane + eventuali ulteriori 9 settimane), è necessario procedere mediante l’invio di domande distinte.

 

Termini di trasmissione delle domande e dei dati per il pagamento diretto

A regime, l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 104/2020 stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di CIGO e CIGD devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari tramite il modello SR41 entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.

In fase di prima applicazione, i commi 9 e 10 dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020 prevedono il differimento dei termini di invio delle domande e dei dati utili al pagamento diretto da parte dell’Istituto, secondo il seguente schema:

NUOVI TERMINI DI INVIO A SEGUITO DEL DIFFERIMENTO
 - domande di accesso a CIGO e CIGD per COVID-19 con scadenza entro il 31 luglio 2020 31 agosto 2020
 - trasmissione dati per pagamento diretto CIGO e CIGD per COVID-19 (modello SR41) con scadenza entro il 31 luglio 2020 31 agosto 2020
 -  domande di accesso a CIGO e CIGD per COVID-19 con scadenza entro il 31 agosto 2020 (*) 30 settembre 2020
 -  trasmissione dati per pagamento diretto CIGO e CIGD per COVID-19 (modello SR41) con scadenza entro il 31 agosto 2020 30 settembre 2020

(*)   Pertanto, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

L’INPS precisa, infine, che per le scadenze che interverranno dal 1° settembre 2020 non è prevista l’applicazione di alcun differimento.

 


Referenti

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