INPS - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19 - Proroga dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento diretto da parte dell’INPS - Ulteriori precisazioni sulle istanze con causale “COVID 19 con fatt

L’INPS ha confermato lo slittamento del termine per l’invio delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze richieste con causale “COVID 19 con fatturato”.

Suggerimento n. 783/164 del 16 ottobre 2020


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 756/2020), il decreto legge n. 125/2020, che ha stabilito la proroga al 31 gennaio 2021 della scadenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il differimento al 31 ottobre p.v. dei termini per l’invio all’INPS delle domande di cassa integrazione ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19 e dei dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento di integrazione salariale da parte dell’Istituto, tramite il modello “SR41 semplificato”.

L’INPS, che d’intesa con il Ministero del lavoro aveva già anticipato tale differimento (v. nostro Suggerimento n. 742/2020), ha confermato, con proprio messaggio n. 3729/2020, lo slittamento dei termini precedentemente fissati, provvedendo, al contempo, a fornire un riepilogo dei vigenti termini decadenziali di trasmissione delle domande e del modello “SR41 semplificato” per il pagamento diretto, che, per comodità delle imprese, alleghiamo al presente Suggerimento.

L’Istituto precisa che, con riguardo ai termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto, deve ritenersi valida come data di notifica quella di invio della PEC da parte dell’INPS; invece, devono ritenersi utili a tali effetti anche le eventuali comunicazioni difformi (es. comunicazioni effettuate dall’Istituto tramite cassetto bidirezionale) purché inoltrate alle aziende e ai consulenti in data precedente al 15 ottobre u.s..

Infine, l’INPS rende noto che sta provvedendo - tramite invio centralizzato massivo - a notificare alle aziende, a mezzo PEC, anche le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di CIG in deroga di competenza dell’Istituto.

 

Per quanto attiene l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale con causale “COVID 19 con fatturato”, il decreto legge n. 104/2020 ha previsto che lo stesso possa essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso, indipendentemente dalla sua effettiva e totale fruizione (v. nostro Suggerimento n. 742/2020 sopra citato).

Con il messaggio in parola, l’Istituto ha precisato che, per quanto attiene a tale ulteriore periodo, la trasmissione delle relative istanze, che deve riguardare periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, è possibile già dal 1° ottobre 2020 (data di pubblicazione del messaggio INPS n. 3525/2020), a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.

In sede di istruttoria delle domande relative alla seconda tranche con causale “COVID 19 con fatturato” l’Istituto verificherà che siano già state interamente richieste le prime nove settimane e che le stesse siano state nel frattempo autorizzate ovvero che presentino le condizioni per il rilascio di un provvedimento di autorizzazione.


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