INPS - “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi - Istruzioni amministrati

L’Istituto fornisce le istruzioni per la fruizione del c.d. “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori, lavoratori dipendenti, di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

Suggerimento n. 786/145 del 21 dicembre 2021


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 694/2021), l’articolo 9 del decreto legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, ha previsto, a partire dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), uno specifico congedo per genitori, lavoratori dipendenti, di figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa.

L’INPS, con circolare n. 189/2021, ha illustrato le condizioni che danno diritto al godimento di tale congedo ed ha fornito le istruzioni amministrative per la relativa richiesta.

In particolare, e per quanto di nostro interesse, il congedo, denominato “Congedo parentale SARS CoV-2”, richiedibile per il periodo 22 ottobre 2021 - 31 dicembre 2021, può essere fruito:

  • dai genitori lavoratori dipendenti, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa;
  • dai genitori lavoratori dipendenti, per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

 

Hanno diritto al godimento del congedo anche i genitori lavoratori affidatari o collocatari.

Per i periodi di astensione fruiti, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione del genitore richiedente ed i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo, inoltre, può essere fruito sia in modalità giornaliera che in modalità oraria.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legge n. 146/2021 prevede, per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In tale caso, le relative domande di astensione dal lavoro devono essere presentate ai soli datori di lavoro e non all’INPS.

 

“CONGEDO PARENTALE SARS CoV-2” PER GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori del figlio convivente minore di anni 14 oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il requisito della convivenza ed il limite di 14 anni di età non si applicano nel caso di fruizione del congedo in parola per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

 

Requisiti per la fruizione del congedo per i figli senza disabilità grave

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
- il genitore deve necessariamente avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente;
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  a) l’infezione da SARS CoV-2, deve risultare da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione dell’ATS territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
  b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) deve essere disposta con provvedimento/comunicazione dell’ATS territorialmente competente;
  c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza deve essere disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
     
     

Requisiti per la fruizione del congedo per i figli con disabilità grave

In caso di figli con disabilità in situazione di gravità, il congedo in esame può essere fruito anche oltre il limite dei 14 anni di età ed indipendentemente dalla convivenza con il genitore che fruisce del congedo.

Per il godimento di tale beneficio, devono sussistere i seguenti requisiti:
- il genitore deve necessariamente avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ed iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
- deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  a) l’infezione da SARS CoV-2, deve risultare da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione dell’ATS territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute;
  b) la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) deve essere disposta con provvedimento/comunicazione dell’ATS territorialmente competente;
  c) la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza deve essere disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
  d) la chiusura del centro assistenziale diurno deve essere disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.
     
     

DURATA ED INDENNIZZO DEL CONGEDO

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere fruito per periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 22 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021.

Il “Congedo parentale SARS CoV-2” può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni, sopra descritte, che danno diritto al congedo. In caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato, o in caso di nuova documentazione emessa per lo stesso oppure per altro figlio convivente, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, il congedo è fruibile, anche alternativamente dai genitori, durante tutti i periodi disposti.

Per la fruizione del congedo di cui trattasi è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 151/2021, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo (non maturano i ratei giornalieri delle mensilità aggiuntive).

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità.

Si specifica, inoltre, che sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

Nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività scolastica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, parzialmente o totalmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, si specifica che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Il decreto legge n. 146/2021 prevede, inoltre, che gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021, possano essere convertiti, a domanda, nel “Congedo parentale SARS CoV-2” e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale ordinario. Potranno essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica del nuovo “Congedo parentale SARS CoV-2”.

A tal fine, il genitore lavoratore dipendente potrà presentare la nuova domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2”, per periodi pregressi in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento della domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

In questo caso, i lavoratori dipendenti con pagamento dell’indennità anticipato dal datore di lavoro devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’INPS di nuove domande di periodi di “Congedo parentale SARS CoV-2”, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità dello specifico congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione, nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi Uniemens verso l’Istituto, secondo le indicazioni di seguito esposte.

Con successivo messaggio, l’INPS si riserva di fornire le indicazioni per la presentazione della domanda di “Congedo SARS-CoV-2” che, come sopra evidenziato, potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa nonché potrà servire per convertire i periodi di congedo parentale e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.

 

SITUAZIONI DI COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DEL CONGEDO SARS CoV-2 IN MODALITA’ GIORNALIERA E ORARIA

L’INPS illustra dettagliatamente i casi di compatibilità (in particolare, malattia, maternità, congedi legge n. 104/1992) ed incompatibilità (in particolare, congedo parentale, riposi per allattamento, cassa integrazione a zero ore) tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” ed altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Si precisa che le tipologie di assenza da parte dell’altro genitore non convivente con il figlio non hanno rilevanza sulla fruizione del congedo di cui trattasi da parte del genitore richiedente.

Rimandiamo ai paragrafi 3 e 4 della circolare dell’Istituto per l’illustrazione dettagliata delle varie situazioni.

 

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE UNIEMENS

Per la corretta gestione dell’evento in trattazione, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:

MZ5”: Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - fruizione giornaliera;

MZ6”: Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 - fruizione oraria.

Per la corretta modalità di compilazione dei flussi nel caso di godimento del congedo in parola sia in modalità giornaliera che in modalità oraria, rimandiamo alla circolare dell’INPS di cui in premessa.

 

Infine, l’INPS evidenzia che, al fine di procedere alla sistemazione degli eventi - e dei relativi conguagli - riferiti a eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale ordinari, di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo n. 151/2001, fruiti da settembre 2021 (convertibili come da indicazioni sopra esposte), il datore dovrà provvedere ad inviare i flussi di regolarizzazione secondo le modalità in uso.

 

Ci riserviamo ulteriori comunicazioni, a seguito della pubblicazione da parte dell’Istituto delle indicazioni relative alla presentazione delle domande di fruizione del congedo in parola.

 


Referenti

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