D.L. n. 146/2021 - Congedo per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi

Il D.L. 21/10/2021 n. 146 ha reintrodotto, fino al 31 dicembre p.v., il congedo parentale straordinario per i genitori lavoratori dipendenti.

Suggerimento n. 694/125 del 4 novembre 2021


In data 22 ottobre 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale”) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Il decreto-legge in parola, all’art. 9, ha reintrodotto - fino al 31 dicembre 2021 - la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire di un congedo parentale straordinario nelle ipotesi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, di chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, di infezione da SARS Covid-19 del figlio e di quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto avvenuto, prevedendo che:

  • i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di anni quattordici ovvero, a prescindere dall’età, di figli anche non conviventi in condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 5/2/1992 n.104, alternativamente tra loro, possano astenersi dal lavoro, anche in modalità oraria, per un periodo in tutto o in parte corrispondente alla durata delle ipotesi sopra indicate, vedendosi riconoscere, per tale periodo e in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della stessa, nonché la copertura figurativa della relativa contribuzione (le modalità operative per accedere a tali benefici saranno stabilite dall’INPS).
  • i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi di età compresa fra i 14 e i 16 anni, alternativamente tra loro, possano astenersi dal lavoro per un periodo in tutto o in parte corrispondente alla durata delle ipotesi sopra indicate, senza corresponsione di alcuna retribuzione ovvero indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Rispetto alle precedenti previsioni normative (v. nostri Suggerimenti n. 231/2021 e n. 354/2021), il congedo in parola non è più subordinato alla possibilità per il lavoratore che l’abbia richiesto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Inoltre, il congedo in parola è fruibile retroattivamente dalla data di inizio dell’anno scolastico 2020/2021.

Pertanto, eventuali periodi di congedo parentale ordinario (ex artt. 32 e 33 D.lgs. n. 151/2001) fruiti dai genitori lavoratori dipendenti a decorrere dal mese di settembre 2021 e fino alla data del 22 ottobre 2021 possono essere convertiti, a domanda del lavoratore, in congedo parentale straordinario (con diritto al relativo trattamento economico, se spettante).


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.