“Legge di Bilancio per il 2023” - Novita’ in materia di lavoro
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 304/2022) la legge n. 197/2022 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e al bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dal 1° gennaio 2023.
Suggerimento n. 35/9 del 12 gennaio 2023
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2023”) ha previsto alcune novità in materia di lavoro che provvediamo di seguito a sintetizzare, per quanto di maggior interesse per le imprese, riservandoci di comunicare eventuali successivi aggiornamenti.
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE CON ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 1, COMMA 281)
Per i periodi dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 viene riconosciuto un esonero sulla contribuzione previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore dipendente:
- di 2 punti percentuali in caso di retribuzione imponibile mensile non eccedente € 2.692 mensili (RAL € 35.000)
- di 3 punti percentuali in caso di retribuzione imponibile mensile di € 1.923 (RAL € 25.000)
La retribuzione imponibile, parametrata su tredici mensilità, è maggiorata, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per la corretta individuazione dell’imponibile si rimanda al nostro Suggerimento n. 607/2022.
La disposizione in parola ricalca la misura già prevista nel 2022, estendendone la portata applicativa (v. nostri Suggerimenti n. 281 e 607/2022).
INCENTIVO ALLA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA PER I LAVORATORI CON I REQUISITI PER IL PENSIONAMENTO ANTICIPATO C.D. QUOTA 103 (ARTICOLO 1 COMMI 286-287)
La legge di bilancio citata ha introdotto in via sperimentale per l’anno 2023 un’ulteriore fattispecie di pensionamento anticipato per i lavoratori che raggiungano l’età anagrafica di anni 62 e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni di versamenti, c.d. quota 103, neo-battezzata quale “pensione anticipata flessibile”, come disciplinata dall’articolo 1 commi 283-285.
Premesso che ai lavoratori che accedono a tale trattamento pensionistico anticipato fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia non è consentito cumulare detto trattamento con altri redditi da lavoro dipendente e/o autonomo (salvo che per lavoro autonomo occasionale fino al limite di € 5000 lordi/annui), i lavoratori interessati che
- abbiano già raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre 2023 i requisiti per la c.d. quota 103 e
- decidano di rimanere in servizio
hanno facoltà di chiedere unilateralmente al datore di lavoro di corrispondere loro direttamente in busta paga l’importo della contribuzione previdenziale per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che è usualmente a carico del lavoratore, con correlativa rinuncia all’accredito contributivo e corrispondente esonero parziale dal versamento in capo al datore di lavoro.
Per l’attuazione di detta misura si attende l’adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
Esonero contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato di percettori di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 294-295)
Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (RDC), è stabilito un esonero contributivo totale per la quota a carico dei datori di lavoro privati che, nel corso del 2023, assumano percettori di RDC con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023.
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è in misura del 100%, con esclusione dei premi e contributi INAIL, e nel limite massimo annuo di 8.000 euro.
È riconosciuto per massimo dodici mesi e va riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero in parola è alternativo a quello previsto all’art. 8 del DL n. 4/2019 (norma istitutiva del Reddito di cittadinanza) sempre relativo alle assunzioni di percettori di RDC, ma declinato con requisiti differenti, in quanto consiste in un esonero di importo pari all’importo mensile del reddito stesso come percepito dal lavoratore e comunque non superiore ad € 780 mensili.
Esonero per assunzione a tempo indeterminato di giovani under 36 (art. 1 comma 297)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, la norma estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l’esonero contributivo totale già previsto dall’articolo 1, comma 10, della L. 178/2020. (V. Sugg. 679/2021)
Si applica alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua.
L’esonero spetta:
- per un periodo massimo di 36 mesi (elevato in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Esonero per assunzione a tempo indeterminato di donne c.d. svantaggiate (art. 1 comma 289)
Al fine di promuovere l’occupazione femminile di donne c.d. svantaggiate, la Legge di bilancio estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021- 2022 che era stata prevista dall’articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per questo tipo assunzioni effettuate nel trascorso biennio 2021-2022. (v. nostri Suggerimenti n. 168 e 287/2021)
L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata:
- di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato
- di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
L’assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Le tre misure agevolative citate, prorogate anche per quest'anno e con importi più alti che in passato (da 6.000 a 8.000 euro annui), sono tuttavia sempre subordinate all’autorizzazione della Commissione europea. |
Congedo parentale (art. 1, comma 359)
Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, è riconosciuto, sempre nei limiti di 9 nove mesi complessivi (v. nostro Suggerimento n. 515/2022), un mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell'80% (anziché del 30%) della retribuzione.
L’agevolazione si applica entro il sesto anno di vita del bambino ed è riconosciuta in alternativa alla madre o al padre (o in alternativa per frazioni di periodo).