Decreto legislativo n. 105/2022 - INPS - Novità in materia di congedo di paternità e di congedo parentale

L’INPS, alla luce delle recenti novità introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022, ha fornito le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle indennità spettanti in caso di congedo di paternità e parentale.

Suggerimento n. 515/91 del 5 agosto 2022


Con il decreto legislativo del 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, è stata recepita, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, la disciplina relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori ed i prestatori di assistenza, che mira a garantire una maggiore condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

L’INPS, con messaggio n. 3066/2022, ha illustrato sinteticamente le novità introdotte dal decreto in parola in materia di paternità e di congedo parentale, fornendo al contempo le prime indicazioni ai fini del riconoscimento delle relative indennità.

 

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO

Il decreto legislativo n. 105/2022 ha modificato il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico sulla genitorialità) introducendo l’articolo 27 bis, che disciplina il “Congedo di paternità obbligatorio”.

Ricordiamo che tale congedo era stato introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012 (v. nostro Suggerimento n. 134/2019) ed è stato successivamente reso strutturale, a partire dal 1° gennaio 2022, dalla legge di Bilancio per l’anno 2022 (v. nostro Suggerimento n. 16/2022).

In forza della nuova previsione contenuta nell’articolo 27 bis del T.U. sopra citato, il padre lavoratore dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono riconosciuti anche al padre che fruisce del “congedo di paternità alternativo” (previsto in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre), ai sensi dell'articolo 28 del citato Testo unico.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non inferiore a cinque giorni, sulla base della data presunta del parto.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

 

CONGEDO PARENTALE

L’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 105/2022 ha apportato delle novità in materia di congedo parentale per i genitori lavoratori dipendenti, disponendo la modifica del comma 1 dell’articolo 34 del T.U. sopra citato.

Pertanto, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022, a titolo di congedo parentale spettano:

  • alla madre, 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • al padre, 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • ad entrambi i genitori, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

Restano immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, ossia:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per tali periodi, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi sono indennizzabili al 30% della retribuzione. L’Istituto ricorda che per “genitore solo” deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, l’indennità pari al 30% della retribuzione, è dovuta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il decreto legislativo n. 105/2022 introduce, inoltre, un’importante modifica in materia di trattamento economico e normativo stabilendo che, dal 13 agosto 2022, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, permessi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettività presenza in servizio.

 

DOMANDA

L’Istituto chiarisce che, in attesa dei necessari aggiornamenti informatici, già dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, è possibile fruire dei congedi sopra illustrati, con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.

L’INPS comunica che renderà noto con successiva comunicazione il rilascio delle implementazioni informatiche delle attuali procedure.

 


Referenti

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