INPS - Legge di Bilancio per il 2021 - Esonero contributivo per le assunzioni di donne “svantaggiate” - Chiarimenti

L’Istituto ha reso note alcune precisazioni per la corretta applicazione dell’esonero per le assunzioni di lavoratrici “svantaggiate” avvenute nel biennio 2021-2022.

Suggerimento n. 287/46 del 9 aprile 2021


Nel rimandare al nostro Suggerimento n. 168/2021 per l’illustrazione delle principali caratteristiche dell’agevolazione in parola, comunichiamo che l’INPS, con messaggio n. 1421/2021, ha integrato alcune sue indicazioni ed istruzioni riportate nella circolare n. 32/2021.

Evidenziamo in sintesi i nuovi chiarimenti forniti dall’Istituto.

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Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento (assunzione o trasformazione) per il quale si intende richiedere il beneficio;

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sono agevolate le trasformazioni a tempo indeterminato anche di rapporti a termine non inizialmente agevolati e, in tale ipotesi, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;

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l’incentivo spetta anche in caso di regolare proroga del rapporto di lavoro a termine fino al limite complessivo di 12 mesi;

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per l’applicazione dell’incentivo ai premi assicurativi si rimanda alla circolare n. 28/2014 emanata dall’INAIL.

 

 


Referenti

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