INPS - "Legge di Bilancio per il 2022" - Esonero contributivo di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore - Indicazioni operative
L'INPS ha illustrato la disciplina e ha fornito le istruzioni necessarie per richiedere l’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio anno 2022).
Suggerimento n. 281/57 del 19 aprile 2022
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 16/2022), l’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio per l'anno 2022”), ha previsto, per il solo anno 2022, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima.
L'INPS con circolare n. 43/2022 ha precisato che la misura introdotta non si configura come un aiuto di Stato e, pertanto, non necessita di autorizzazione della Commissione europea e, sempre con la medesima circolare, ha illustrato le condizioni e le istruzioni per la fruizione dell'esonero, nonché le modalità di compilazione delle denunce mensili da parte dei datori di lavoro.
REQUISITI E CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’ESONERO
Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti di datori di lavoro privati.
Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro: il lavoratore che in un singolo mese percepisca una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
L’esonero, cumulabile con gli esoneri contributivi previsti, spetta per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi (art. 31 Decreto legislativo n. 150/2015) e non è subordinata al possesso del DURC trattandosi di una riduzione contributiva a vantaggio del lavoratore.
APPLICAZIONE DEL LIMITE ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ
L'importo mensile posto come tetto massimo di fruizione è pari 2.692 euro e deve essere maggiorato del rateo di tredicesima.
In caso di mensilità aggiuntiva erogata nel mese di competenza di dicembre 2022, lo sgravio si applica sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, che deve essere inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, che sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese, nel rispetto del medesimo limite.
Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda sia inferiore o uguale al limite stabilito dalla legge, è possibile accedere alla riduzione anche sui ratei di tredicesima, a patto che l’importo di questi ultimi non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
Con riferimento invece alla quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non può essere applicata, in quanto la disposizione normativa fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.
COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS
Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di marzo 2022, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, secondo le consuete modalità, valorizzando l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> nella sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l'esonero spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi: | |
- | nell’elemento “CodiceCausale” il valore “L024", avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”; |
- | nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima; |
- | nell’elemento “AnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’anno e il mese di riferimento dell’esonero; |
- | nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori. |
Si evidenzia che la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022. | |
Per esporre l'esonero spettante relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto: | |
- | nell’elemento “CodiceCausale” dovrà essere inserito il valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità” se erogata in un'unica soluzione; |
- | nell’elemento “CodiceCausale” dovrà invece essere inserito il valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità” se si tratta di un rateo di tredicesima; |
- | nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo della tredicesima mensilità; |
- | nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero; |
- | nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori. |
I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Tenuto conto degli accantonamenti presso la Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia, si segnala che, ad una prima lettura, il sopra citato codice "L026" potrà essere utilizzato anche per l'esonero della quota di accantonamento che viene mensilmente versata alla Cassa Edile riferita alla gratifica natalizia degli operai (10% dell'accantonamento complessivo pari al 18,50%, v. articolo 18 del vigente c.c.n.l.).
A tal proposito, per la corretta applicazione dell’esonero in parola ci riserviamo ulteriori indicazioni all’esito degli approfondimenti in corso.