INPS - “Decreto legge n. 115/2022” - Esonero sulla quota di contributi a carico del lavoratore - Aumento di 1,2 punti percentuali - Chiarimenti e indicazioni operative

L'INPS ha illustrato la disciplina e ha fornito le istruzioni necessarie per l’applicazione dell’esonero sulla quota di contributi a carico del lavoratore a seguito dell’incremento di 1,2 punti percentuali dello stesso.

Suggerimento n. 607/112 del 12 ottobre 2022


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 281/2022), l’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. “Legge di Bilancio per l'anno 2022”), ha previsto, per il solo anno 2022, un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre del rateo di tredicesima.

L’articolo 20, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis) ha stabilito che per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali.

Pertanto, si precisa che la riduzione contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto del successivo articolo 20, comma 1, del decreto legge n. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero, limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.

L’INPS con il messaggio n. 3499/2022 integra quanto già chiarito nella circolare n. 43/2022 e fornisce ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione ai fini previdenziali aggiungendo le ulteriori istruzioni operative per la corretta fruizione della nuova misura di esonero.

 

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE RELATIVA ALLA TREDICESIMA MENSILITÀ

L’articolo 1, comma 121, della Legge di Bilancio 2022, prevede espressamente che l’importo mensile massimo della retribuzione di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, pari a 2 punti percentuali per effetto della previsione di cui al citato articolo 20 del decreto Aiuti-bis, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.

Nel caso in cui i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente:

  • sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro;
  • sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

Si precisa che per gli operai edili la quota della tredicesima mensilità si identifica nel 10% versato in Cassa Edile come gratifica natalizia.

Nel caso di lavoratori cessati in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione moltiplicando l’importo di 224 euro per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati moltiplicando l’importo di 224 euro per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

 

DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE IN PRESENZA DI PIÙ DENUNCE MENSILI

Come più volte evidenziato, la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

In tale ipotesi rientrano i seguenti casi:

  • variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa;
  • trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
  • operazioni societarie o di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori nel corso del mese;
  • personale che transita da una posizione contributiva all’altra dello stesso datore di lavoro.

L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi sopra illustrate non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.

Diversamente, nelle circostanze in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro.

Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti part-time) e per tali rapporti siano previste distinte ed autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

 

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022

La normativa stabilisce che l’esonero è riconosciuto in via eccezionale dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

L’INPS chiarisce che non va considerato l’esonero sui seguenti importi:

Lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro al 31 dicembre 2021

  • Ultime competenze di fine rapporto riconosciute a gennaio 2022

Lavoratore che ha cessato il rapporto di lavoro al 31 dicembre 2022

  • Ultime competenze di fine rapporto riconosciute a gennaio 2023

 

POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL’ESONERO PER LE IPOTESI DI LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO IN PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI O PARZIALMENTE CONVENZIONATI

L’esonero in trattazione trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, a condizione che la retribuzione mensile non superi l’importo di 2.692 euro.

Analoga conclusione circa la possibilità di applicare l’esonero in trattazione si ritiene valida anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro riguardanti soggetti distaccati in Paese parzialmente convenzionati.

Per i dettagli si rimanda al punto 5. del sopra citato messaggio n. 3499/2022

 

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

L’INPS ha precisato che nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione della quattordicesima mensilità, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi di cui l’ammontare della quattordicesima o dei suoi ratei, sommato/i alla retribuzione imponibile del mese di riferimento, non ecceda l’importo di 2.692 euro.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE - COMPILAZIONE UNIEMENS

Ai fini dell’esposizione dell’esonero spettante, si confermano le istruzioni operative fornite con la circolare n. 43/2022 (v. nostro Suggerimento n. 281/2022), che restano valide fino al mese di competenza settembre 2022.

Si forniscono di seguito ulteriori precisazioni in merito ai codici già in uso.

Ai fini della compilazione del valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.

Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 -tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.

Ai fini della compilazione del valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> potrà essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.

Inoltre, ad integrazione delle disposizioni fornite con la circolare n. 43/2022, si fa presente quanto segue:

  • la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2022;
  • nel caso in cui il datore di lavoro abbia operato in difformità delle indicazioni fornite con la circolare n. 43/2022 applicando l’esonero dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore sul mese di gennaio 2022 e febbraio 2022, esponendo il contributo al netto dell’esonero, la procedura di calcolo, qualora si verifichino le condizioni, genererà una nota di rettifica a debito datore di lavoro per la quota di contribuzione (0,80%) non versata. Il datore di lavoro, per consentire il ricalcolo della nota di rettifica, dovrà procedere con l’invio di una variazione sul mese di gennaio e febbraio 2022 inserendo il contributo al lordo dell’esonero e indicando nell’elemento <InfoAggCausaliContrib> i codici per il recupero della quota spettante (L024 o L026), con <AnnoMeseRif> (gennaio 2022 e febbraio 2022). La procedura, dopo l’integrazione della variazione nel flusso, ricalcolerà la rettifica, procedendo all’azzeramento delle differenze relative alla riduzione dello 0,80 per cento.

 

Per quanto attiene alle nuove disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022, per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022, valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l’esonero spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento potrà essere massimo pari a 224 euro
  • nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Si evidenzia che l’elemento <AnnoMeseRif> sarà esposto una sola volta, relativamente al mese di competenza e in base alle mensilità maturate.

Si conferma l’utilizzo del codice già in uso “L025” nella denuncia di dicembre 2022, per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.

Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L096”avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L097” avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità” qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi oggetto dell’integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

I datori di lavoro interessati all’esonero contributivo della contribuzione a carico del lavoratore, che hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero in trattazione, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

La procedura delle regolarizzazioni deve altresì essere utilizzata nella circostanza in cui il lavoratore sia cessato in una mensilità oggetto della restituzione.

* * * * *

Per comodità si riporta uno schema riepilogativo sintetico delle scadenze entro le quali è possibile recuperare correttamente l’esonero di 0,8 punti percentuali e il successivo aumento di 1,2 punti percentuali sui contributi a carico del lavoratore.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO

DENUNCE MENSILI

Sgravio 0,8 punti percentuali

di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Dalla denuncia Uniemens di marzo 2022 fino alla denuncia di settembre 2022

Sgravio 0,8 punti percentuali dei mesi pregressi

(da gennaio 2022 fino a settembre 2022)

Dalla denuncia Uniemens di marzo 2022 fino alla denuncia di settembre 2022

Sgravio 2 punti percentuali

di cui all’articolo 20 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115

Dalla denuncia Uniemens di ottobre 2022 fino aalla denuncia di dicembre 2022

Recupero integrazione sgravio 1,2 punti percentuali

per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022

Dalla denuncia Uniemens di ottobre 2022 fino alla denuncia di dicembre 2022


Referenti

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