Ispettorato Nazionale del Lavoro - Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”) - Prime indicazioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni su alcune disposizioni in materia di lavoro contenute nel decreto legge n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”)

Suggerimento n. 704/146 del 21 settembre 2020


Con nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni interpretative su alcune delle disposizioni in materia di lavoro, contenute nel decreto legge n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”).

Nel rimandare ai nostri Suggerimenti n. 627 e 630/2020, nei quali sono illustrate le principali novità introdotte dal decreto in parola in tema di lavoro, di seguito evidenziamo i chiarimenti di particolare interesse per le imprese, riguardanti le disposizioni relative al contratto a termine ed al divieto di licenziamento.

 

CONTRATTO A TERMINE

Come noto, l’articolo 8 del D.L. n. 104/2020 ha previsto la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

A tal proposito, l’INL ritiene che, in ragione della formulazione utilizzata nell’articolo 8 del decreto in oggetto, sia da considerarsi ammissibile la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e al rispetto dei c.d. "periodi cuscinetto" (o c.d. “stop and go”) contenuta nell’articolo 21 del decreto legislativo n. 81/2015.

Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe, è possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi, così come è ammissibile stipulare un nuovo contratto a termine anche prima della scadenza del "periodo cuscinetto", sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

Inoltre, l’INL ritiene che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della proroga o del rinnovo, per cui la durata del rapporto a termine sottoscritto entro la fine del 2020 potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, sempre fermo restando il suddetto limite complessivo di 24 mesi.

In ogni caso, la disposizione, in quanto "sostitutiva" della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo "agevolato" anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato già prorogato o rinnovato in applicazione dell’articolo 93 del decreto legge n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del già menzionato limite dei 24 mesi (tale disposizione prevedeva la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 - v. nostro Suggerimento n. 430/2020).

Infine, in merito alla disposizione (abrogata dal “decreto Agosto”) introdotta dall’articolo 93 della legge n. 77/2020, comma 1 bis, che prevedeva la proroga obbligatoria dei contratti a termine per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa (v. nostri Suggerimenti n. 566 e n. 588/2020), l’Ispettorato ritiene che tale periodo, fruito nell’arco temporale di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio - 14 agosto), deve essere considerato "neutrale" in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato.

 

SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Restano confermati il divieto di avvio delle procedure di licenziamento collettivo, di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e la sospensione di quelle avviate dal 23 febbraio e pendenti al 17 marzo 2020, nonché il divieto e la sospensione delle procedure pendenti per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, esclusivamente in relazione alle seguenti ipotesi:

- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale previsti fino al 31 dicembre 2020 dall’articolo 1 del decreto legge n. 104/2020 (v. nostro Suggerimento n. 630/2020);
- datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali connesso alla mancata richiesta dell’intervento di integrazione salariale previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 104/2020.

 

L’ispettorato evidenzia che, salvo eventuali modifiche in sede di conversione del decreto legge, sia che il datore di lavoro abbia fruito solo in parte del plafond delle ore di cassa integrazione disponibili, sia che non ne abbia completamente fruito, il licenziamento è in ogni caso impedito dalla possibilità di accedere all’esonero dal versamento contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto in oggetto.

Ricordiamo che, oltre ai licenziamenti per motivi disciplinari (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo), dovrebbero altresì continuare ad essere esclusi dal divieto i licenziamenti effettuati durante il periodo di prova, per superamento del periodo di comporto e nei confronti dei dirigenti, così come la risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo. Viceversa, secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro rientrano nel divieto i licenziamenti per inidoneità sopravvenuta alla mansione (nota n. 298 del 24 giugno 2020).

 


Referenti

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