Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) - Contratti a termine - Precisazione ministeriale

Il Ministero ha fornito un importante chiarimento con riferimento alla possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato fino al 30 agosto 2020.

Suggerimento n. 430/84 del 27 maggio 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 422/2020 per comunicare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto un importante chiarimento circa la durata di eventuali rapporti di lavoro a termine prorogati o rinnovati senza causale in base alla previsione introdotta dal decreto legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che non potrà eccedere la data del 30 agosto p.v.

Tale precisazione è contenuta nella seguente FAQ, pubblicata sul sito internet del Ministero, che riportiamo integralmente:

“Durante il periodo emergenziale, i datori di lavoro possono prorogare o rinnovare un contratto a termine in assenza delle condizioni e oltre i termini previsti dagli articoli 19 e 21 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015?

Sì, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.

La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.”

 

Tutto ciò premesso, ricordiamo che devono comunque essere sempre rispettate anche le seguenti condizioni:

  • una durata massima di 24 mesi del contratto a termine, comprensivo di eventuali proroghe e rinnovi;
  • un massimo di 4 proroghe;
  • il rinnovo di un contratto a tempo determinato è legittimo solo se tra la scadenza del precedente contratto e la stipula di quello nuovo sia intercorso un intervallo temporale superiore a 10 giorni, se il contratto precedente ha avuto una durata pari o inferiore a sei mesi, o 20 giorni, se il contratto precedente ha avuto una durata superiore a sei mesi.

Referenti

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Tags: Coronavirus