INPS - Cassa integrazione guadagni ordinaria per COVID-19 - Compilazione Uniemens - istruzioni operative

L’Istituto ha reso note le istruzioni per il recupero dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID 19 richiesti a conguaglio nonché quelle relative al pagamento diretto da parte dell’INPS.

Suggerimento n. 331/68 del 29 aprile 2020


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti numeri 159, 182, 198, 226, 276 e 296/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 1775/2020, ha fornito i necessari chiarimenti in ordine agli adempimenti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate al trattamento di  integrazione salariale richiesta con causale “COVID-19 d.l. 9/2020” e “COVID-19 Nazionale”.

In particolare, l’Istituto ha comunicato le istruzioni operative per procedere al conguaglio di quanto anticipato dal datore di lavoro a tale titolo, nonché gli adempimenti da attuare per il caso di pagamento diretto.

Provvediamo di seguito a fornire una sintesi degli aspetti contributivi di maggior interesse per le imprese, come indicati dall’Istituto.

Ricordiamo innanzitutto che per i trattamenti di integrazione salariale ordinaria in esame non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile.

Le suddette fattispecie, per quanto attiene alle prestazioni di spettanza del lavoratore anticipate dal datore di lavoro, soggiacciono alla disciplina del termine semestrale di decadenza (fermo restando quanto previsto per la c.d. “Zona Rossa” in relazione ai termini di sospensione dei versamenti contributivi come specificato nel nostro Suggerimento n. 181/2020).

Si ricorda altresì che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria, le quote del trattamento di fine rapporto maturate restano a carico dei datori di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del “Fondo di Tesoreria INPS”, pertanto, dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori illustrate nella circolare INPS n. 70/2007.

 

PRESTAZIONI CIGO RICHIESTE A CONGUAGLIO

Fermo restando che per le autorizzazioni che rientrano nel  regime ordinario di cui al decreto legislativo n. 148/2015 deve essere utilizzato il codice di conguaglio già in uso “L038 -“Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”, per quanto attiene alle integrazioni salariali di cui al decreto legge n. 9/2020 ed al decreto legge n. 18/2020, sono stati istituiti nuovi codici di conguaglio.

Con riferimento alle integrazioni salariali con causale “COVID-19 d.l. 9/2020” e “COVID-19 Nazionale”, successivamente all’autorizzazione  per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “L048”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice di nuova istituzione “L068”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020”, e riporteranno nell’elemento <CongCIGOAltImp> l’importo dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Le aziende dovranno indicare, nella denuncia individuale, in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Per quanto attiene all'ipotesi di accesso all'integrazione salariale ordinaria con causale COVID-19 da parte del datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria (art. 14 del decreto-legge n. 9/2020 e art. 20 del decreto-legge n. 18/2020), successivamente all’autorizzazione, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus> presente in DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre dovranno valorizzare il codice di nuova istituzione “L049”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il codice di nuova istituzione “L069” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020” e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> dovranno indicare l’importo dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione.

Le aziende dovranno, inoltre, indicare, nella denuncia individuali, in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “COR” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

Il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione straordinaria autorizzata decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come prorogato dal decreto medesimo.

 

PRESTAZIONI CIGO PER LE QUALI E’ STATO RICHIESTO IL PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’INPS

Le imprese che avessero optato per il pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Istituto dovranno inviare il modello “SR41”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato nella denuncia individuale, nei dati retributivi esclusivamente con il codice LAVSTAT NR00 senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “SR41”.

Ferme restando le modalità operative sopra descritte, si precisa che, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni.


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