INPS - Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga - Estensione ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020
Il Governo ha esteso le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga, introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ai lavoratori assunti nel periodo 24 febbraio - 17 marzo 2020.
Suggerimento n. 276/59 del 14 aprile 2020
Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 159, 198, 226, 248/2020, per comunicare che il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) ha, tra l’altro, previsto che le disposizioni contenute negli articoli 19 e 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria ed in deroga, introdotti per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e valevoli su tutto il territorio nazionale, si applichino anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, inizialmente esclusi dalle previsioni del citato decreto legge n. 18/2020.
Dal tenore letterale della norma risulta che l’estensione ai lavoratori assunti nel periodo in oggetto non riguarda le imprese ed i lavoratori della c.d. “zona rossa”, per i quali valgono le disposizioni in tema di CIGO speciale introdotte dagli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020 e la specifica causale “COVID-19 d. l. n. 9/2020”.
A tale riguardo, riteniamo che ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020, che non rientravano nell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge n. 9/2020, si possa comunque applicare la nuova previsione valida per tutto il territorio nazionale,nel rispetto delle diverse condizioni dettate per la CIGO dal D.L. n. 18/2020 (durata massima 9 settimane anziché 13).
Ci riserviamo di comunicare eventuali ulteriori chiarimenti o indicazioni che dovessero essere resi da parte dell’INPS in merito alla novità normativa in parola, invitando comunque le imprese a procedere con l’inoltro delle nuove istanze con causale “COVID-19 Nazionale” per tutti i lavoratori a cui è stato da ultimo esteso il beneficio in parola.
Ricordiamo, peraltro, che tali domande dovranno essere riferite a periodi temporali coincidenti con quelli indicati nell’istanza già presentata per gli altri dipendenti.