INPS - Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - Cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga - Estensione ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio ed il 17 marzo 2020 - Ulteriori chiarimenti
L’INPS ha pubblicato le indicazioni relative all’estensione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga per COVID-19, anche ai lavoratori assunti nel periodo 24 febbraio - 17 marzo 2020.
Suggerimento n. 296/61 del 16 aprile 2020
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 276/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 1607/2020, ha reso note le indicazioni amministrative per il riconoscimento anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, delle prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria ed in deroga con causale “COVID-19 nazionale”.
Pertanto, tali prestazioni, richiedibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, sono riconoscibili anche in favore di lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale.
Ai fini della sussistenza di tale requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Le imprese che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”, possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che, in forza delle superate disposizioni normative, erano esclusi dalle prestazioni in parola.
Da notare che la domanda integrativa deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto dell’istanza originaria.