INPS - Aumento dell’esonero contributivo di 4 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore - Indicazioni operative

INPS - Aumento dell’esonero contributivo di 4 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore - Indicazioni operative

Importante | Suggerimento n. 302/58 del 5 giugno 2023


Come noto (v. nostri Suggerimenti n. 281/2022, n. 607/2022 e n. 97/2023), l’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023”), ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, nella misura di:

- 2 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, della tredicesima mensilità;
- 3 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, della tredicesima mensilità.

L’articolo 39, comma 1, del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, entrato in vigore in data 5 maggio 2023, ha previsto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 il predetto esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’INPS, con il messaggio n. 1932/2023, ha fornito le istruzioni operative e contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incremento in oggetto precisando che, per quanto non espressamente indicato, vale quanto già comunicato in precedenza con la circolare n. 43/2022, con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023 (v. nostri Suggerimenti n. 281/2022, n. 607/2022 e n. 97/2023).

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I PERIODI DI PAGA DAL 1° LUGLIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023

Come sopra indicato l’articolo 39, comma 1, del Decreto legge n. 48/2023, ha stabilito che per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, aumenta di 4 punti percentuali senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, alla luce della nuova disposizione, l’esonero contributivo dal 1° luglio p.v. al 31 dicembre 2023 sarà il seguente:

- 6 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- 7 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

 

La norma prevede espressamente che l’aumento dei 4 punti percentuali di esonero non abbia effetto sulla tredicesima mensilità, rispetto alla quale continuerà ad applicarsi l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Pertanto, in relazione alla tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023 l’esonero sarà il seguente:

- 2 punti percentuali a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- 3 punti percentuali a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

 

Mentre, laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima con le seguenti modalità:

- 2 punti percentuali a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo mensile di 224 euro (pari all’importo di 2.692/12);
- 3 punti percentuali a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo mensile di 160 euro (pari all’importo di 1.923/12);

 

Tenuto conto che l’innalzamento dell’esonero di 4 punti percentuale non produce effetti sui ratei di tredicesima, la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima.

 

ISTRUZIONI OPERATIVE - COMPILAZIONE UNIEMENS

Ai fini dell’accesso al beneficio e l’esposizione dell’esonero nell’Uniemens i datori di lavori si dovranno attenere alle istruzioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 43/2022, il messaggio n. 3499/2022 e la circolare n. 7/2023 (v. nostri Suggerimenti n. 281/2022, n. 607/2022 e n. 97/2023).

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote a partire dalla mensilità di competenza del mese di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023.

Si ribadisce che l’aumento di 4 punti percentuali non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità o ai relativi ratei corrisposti e pertanto la procedura non subirà modifiche e continueranno a trovare applicazione i codici di recupero già previsti.

Pertanto, a partire dal mese di competenza di luglio 2023 (ovvero denuncia da inviare entro il 31 agosto 2023) i codici in uso assumeranno il seguente nuovo significato e dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

Esonero in misura del 6%

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”
- nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima (dato da validare a partire dalla mensilità luglio 2023 al fine di uniformare le modalità espositive);
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

Esonero in misura del 7%

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”
- nell’elemento “BaseRif” dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 

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Per comodità delle imprese riportiamo in ordine cronologico un riepilogo sintetico delle normative e dei Suggerimenti che, a partire dall’anno scorso, abbiamo pubblicato in merito all’esonero dei contributi a carico dei lavoratori.

Esonero 0,8 punti percentuale per l’anno 2022
Normativa Articolo 1, comma 121, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio anno 2022).
Misura della norma Esonero di 0,8 punti percentuali dei contribuiti a carico del lavoratore se l’imponibile INPS non supera 2.692 euro mensili per tredici mensilità compresa la tredicesima mensilità o i relativi ratei di tredicesima erogati mese per mese se non superano i 224 euro (9,19 → 8,39 / 9,49 → 8,69).
Periodo di durata Dal 1° gennaio al 30 giugno 2022.
INPS Circolare n. 43/2022.
ASSIMPREDIL ANCE Suggerimento n. 281/2022 (commento alla circolare INPS n. 43/2022).

 

 

Incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero 0,8% per i mesi da luglio a dicembre 2022
Normativa Articolo 20, comma 1, D.L. 9 agosto 2022, n. 115, conversione Legge 21 settembre 2022, n. 142 (Decreto “Aiuti bis”).
Misura della norma Incremento di 1,2 punti percentuale dello sgravio 0,8 punti percentuali dei contributi a carico del lavoratore se l’imponibile INPS non supera euro 2.692 mensili, compresa la tredicesima mensilità o i relativi ratei di tredicesima erogati mese per mese se non superano i 224 euro (9,19 → 7,19 / 9,49 → 7,49).
Periodo di durata Dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.
INPS Messaggio n. 3499/2022.
ASSIMPREDIL ANCE Suggerimento n. 607/2022 (commento al messaggio INPS n. 3499/2022).

 

 

Esonero di 2 o 3 punti percentuali per l’anno 2023
Normativa Articolo 1, comma 281, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).
Misura della norma Esonero di 2 punti percentuali dei contribuiti a carico del lavoratore se l’imponibile INPS non supera 2.692 euro mensili per tredici mensilità, compresa la tredicesima mensilità o i relativi ratei di tredicesima erogati mese per mese se non superano i 224 euro (9,19 → 7,19 / 9,49 → 7,49).
Esonero di 3 punti percentuali dei contribuiti a carico del lavoratore se l’imponibile INPS non supera 1.923 euro mensili per tredici mensilità compresa la tredicesima mensilità o i relativi ratei di tredicesima erogati mese per mese se non superano i 160 euro (9,19 → 6,19 / 9,49 → 6,49).
Periodo di durata Dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.
Per tredicesima mensilità o ratei di tredicesima dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
INPS Circolare n. 7/2023.
ASSIMPREDIL ANCE Suggerimento n. 35/2023 (commento Legge di bilancio 2023).
Suggerimento n. 97/2023 (commento alla circolare INPS n. 7/2023).

 

 

Aumento di 4 punti percentuali dell’esonero per i mesi da luglio a dicembre 2023
Normativa Articolo 39, comma 1, del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48.
Misura della norma Esonero di 6 punti percentuali dei contribuiti a carico del lavoratore se l’imponibile INPS non supera 2.692 euro mensili (no su tredicesima o sui relativi ratei di tredicesima) (9,19 → 3,19 / 9,49 → 3,49).
Esonero di 7 punti percentuali dei contribuiti a carico del lavoratore se l’imponibile INPS non supera 1.923 euro mensili (no su tredicesima o sui relativi ratei di tredicesima) (9,19 → 2,19 / 9,49 → 2,49).
Periodo di durata Dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.
INPS Messaggio n. 1932/2023.
ASSIMPREDIL ANCE Suggerimento n. 271/2023 (comunicazione Webinar del 31 maggio 2023).
Suggerimento n. 302/2023 (commento al messaggio INPS n. 1932/2023).

Referenti

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