Dimissioni per fatti concludenti - Nuova indicazione del Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro fornisce una risposta (FAQ) in merito al rapporto tra le previsioni del contratto collettivo in tema di assenza ingiustificata e la nuova disciplina legale sulle dimissioni per fatti concludenti.

Suggerimento n. 351/73 del 27 giugno 2025


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 69, n. 121, n. 181 e n. 240/2025, per comunicare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una FAQ che chiarisce quali siano i termini temporali da tenere in considerazione per attivare la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti stabilita dell’articolo 26, comma 7-bis, decreto legislativo n. 151/2015.

In proposito, il Ministero ha precisato che la contrattazione collettiva deve stabilire espressamente eventuali previsioni riferite a questa nuova fattispecie e che il termine eventualmente individuato per legittimare la risoluzione del rapporto per comportamento concludente non deve essere inferiore a quello indicato dalla legge (almeno 15 giorni). Pertanto, in mancanza di un’indicazione specifica da parte della contrattazione collettiva riferita alla nuova procedura in parola, il termine di riferimento non può che essere quello legale ovvero pari ad almeno 15 giorni.

Secondo il Ministero è ragionevole, altresì, ritenere che i contratti collettivi debbano prevedere in caso di dimissioni per fatti concludenti un termine più ampio rispetto a quello previsto in caso di assenza ingiustificata, ciò per poter confermare in modo inequivoco l’effettiva volontà del lavoratore di interrompere definitivamente il rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso, stante la necessità di attuare correttamente le rispettive previsioni di legge e di contratto, si invitano le imprese a contattare gli uffici dell’Associazione per analizzare preventivamente sia l’attivazione di una procedura disciplinare per assenza ingiustificata sia il ricorso alla procedura di dimissioni per fatti concludenti.


Referenti

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